Art. 69
Azioni del pubblico ministero
Il pubblico ministero esercita l’azione civile nei casi stabiliti dalla legge [Codice civile 23, 48, 50, 58, 62, 67, 85, 102, 117, 119, 125, 307, 336, 417, 418, 429, 848, 2098, 2450, 2907].
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