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Art. 70

Intervento in causa del pubblico ministero

Il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullità rilevabile d’ufficio [Codice di procedura civile 158]:

1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre [Codice di procedura civile 69, 414, n. 2];

2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;

3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone [Codice di procedura civile 713, 721, 723, 728, 738, 740];

[4) nelle cause collettive e nelle cause individuali di lavoro in grado di appello [Codice di procedura civile 418, 429, 450];]

5) negli altri casi previsti dalla legge [Codice civile 1968; Codice di procedura civile 221, 754, 796, 802].

Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge [Codice di procedura civile 375, 379, 380].

Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.

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