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Art. 840-quaterdecies

Accordi di natura transattiva

(Testo in vigore dal 19 novembre 2020)

Il tribunale, fino alla discussione orale della causa, formula ove possibile, avuto riguardo al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta del giudice è inserita nell’area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all’articolo 840-ter, secondo comma, ed è comunicata all’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente. L’accordo transattivo o conciliativo concluso tra le parti è inserito nell’area pubblica ed è comunicato all’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente, il quale può dichiarare di voler accedere all’accordo medesimo mediante dichiarazione inserita nel fascicolo informatico nel termine indicato dal giudice [disposizioni di attuazione e transitorieCodice di procedura civile 196-bis].

Dopo la pronuncia della sentenza di cui all’articolo 840-sexies, il rappresentante comune, nell’interesse degli aderenti, può predisporre con l’impresa o con l’ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità uno schema di accordo di natura transattiva.

Lo schema è inserito nell’area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all’articolo 840-ter, secondo comma, ed è comunicato all’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente [disposizioni di attuazione e transitorieCodice di procedura civile 196-bis].

Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, ciascun aderente può inserire nel fascicolo informatico le proprie motivate contestazioni allo schema di accordo. Nei confronti degli aderenti che non formulano contestazioni a norma del presente comma, lo schema di accordo si considera non contestato.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al quarto comma, il giudice delegato, avuto riguardo agli interessi degli aderenti, può autorizzare il rappresentante comune a stipulare l’accordo transattivo.

Il provvedimento del giudice delegato è inserito nell’area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all’articolo 840-ter, secondo comma, ed è comunicato all’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente nonché al ricorrente [disposizioni di attuazione e transitorieCodice di procedura civile 196-bis].

Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al sesto comma, l’aderente che ha formulato le contestazioni di cui al quarto comma può privare il rappresentante comune della facoltà di stipulare l’accordo transattivo a cui le medesime contestazioni si riferiscono.

L’accordo transattivo autorizzato dal giudice delegato e stipulato dal rappresentante comune costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’articolo 480, secondo comma. Il rappresentante comune certifica l’autografia delle sottoscrizioni apposte all’accordo transattivo.

Il ricorrente può aderire all’accordo transattivo entro il termine di cui al settimo comma; in tal caso, l’accordo transattivo costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale anche in suo favore.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando l’azione è promossa da un’organizzazione o un’associazione inserita nell’elenco di cui all’articolo 840-bis, secondo comma, e l’accordo può avere riguardo anche al risarcimento del danno o alle restituzioni in favore degli aderenti che abbiano accettato o non si siano opposti all’accordo medesimo.

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