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CAPO II – ATTI INTRODUTTIVI

Riferimenti alle norme di attuazione

Art. 148 Att: (eliminazione di atti dal fascicolo per il dibattimento)

 

Note introduttive

Le norme di questo capo disciplinano gli atti introduttivi della fase dibattimentale, cioè quelli che si compiono prima dell’avvio dell’istruttoria dibattimentale.

Rientrano in questo genere la verifica della regolare costituzione delle parti, la proposizione e decisione delle questioni preliminari, la dichiarazione di apertura del dibattimento, la presentazione delle richieste di prova e i provvedimenti sulla loro ammissione, l’informazione all’imputato della sua facoltà di rendere dichiarazioni spontanee.

Una specifica menzione merita l’art. 493-bis sulla trascrizione delle intercettazioni.

Si tratta di una delle norme introdotte dal D. Lgs. 216/2017 in adempimento della Legge di delega 103/2017.

Anch’essa, al pari delle altre disposizioni sulle intercettazioni modificate o introdotte ex novo dal medesimo Decreto, avrebbe dovuto diventare applicabile a distanza di 180 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento ma tale termine è stato prorogato a dopo il 31 marzo 2019 dall’art. 2 comma 1 del DL 91/2018 (il cosiddetto decreto milleproroghe).

Resta pertanto applicabile al momento la vecchia disciplina dettata dall’art. 268 comma 7 che configurava la trascrizione delle registrazioni in esito alla cosiddetta udienza stralcio.

L’attuale inapplicabilità dell’art. 493-bis è stata evidenziata graficamente presentando in neretto l’intero articolo.

Art. 484 - Costituzione delle parti

1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti.

2. Qualora il difensore dell’imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell’articolo 97 comma 4.

2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies.

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Art. 485 - Rinnovazione della citazione

(abrogato)

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Art. 486 - Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore

(abrogato)

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Art. 487 - Contumacia dell’imputato

(abrogato)

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Art. 488 - Assenza e allontanamento volontario dell’imputato

(abrogato)

 

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Art. 489 - Dichiarazioni dell’imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell’udienza preliminare

1. L’imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell’udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall’articolo 494.

2. Se l’imputato fornisce la prova che l’assenza nel corso dell’udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall’articolo 420-bis, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444.

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Art. 490 - Accompagnamento coattivo dell’imputato assente o contumace

1.  Il giudice, a norma dell’articolo 132, può disporre l’accompagnamento coattivo dell’imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l’assunzione di una prova diversa dall’esame.

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Art. 491 - Questioni preliminari

1. Le questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione, le nullità indicate nell’articolo 181 commi 2 e 3, la costituzione di parte civile, la citazione o l’intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e l’intervento degli enti e delle associazioni previsti dall’articolo 91 sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento e la riunione o la separazione dei giudizi, salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento.

3. Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un difensore per ogni parte privata. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari alla illustrazione delle questioni. Non sono ammesse repliche.

4. Il giudice provvede in merito agli atti che devono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento ovvero eliminati da esso.

5. Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza.

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Art. 492 - Dichiarazione di apertura del dibattimento

1. Compiute le attività indicate negli articoli 484 e seguenti, il presidente dichiara aperto il dibattimento.

2. L’ausiliario che assiste il giudice dà lettura dell’imputazione.

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Art. 493 - Richieste di prova

1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato nell’ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l’ammissione delle prove.

2. È ammessa l’acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall’articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente.

3. Le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva.

4. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari.

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Art. 494 - Dichiarazioni spontanee dell’imputato

1. Esaurita l’esposizione introduttiva, il presidente informa l’imputato che egli ha facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purché esse si riferiscano all’oggetto dell’imputazione e non intralcino l’istruzione dibattimentale. Se nel corso delle dichiarazioni l’imputato non si attiene all’oggetto dell’imputazione, il presidente lo ammonisce e, se l’imputato persiste, gli toglie la parola.

2. L’ausiliario riproduce integralmente le dichiarazioni rese a norma del comma 1, salvo che il giudice disponga che il verbale sia redatto in forma riassuntiva.

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Art. 495 - Provvedimenti del giudice in ordine alla prova

1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all’ammissione delle prove a norma degli articoli 190, comma 1, e 190-bis. Quando è stata ammessa l’acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l’acquisizione della documentazione relativa alla prova dell’altro procedimento.

2. L’imputato ha diritto all’ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell’imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.

3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta l’ammissione.

4. Nel corso dell’istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle prove. Il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l’ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove già escluse.

4-bis. Nel corso dell’istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può rinunziare, con il consenso dell’altra parte, all’assunzione delle prove ammesse a sua richiesta.

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