Art. 490 - Accompagnamento coattivo dell’imputato assente o contumace
1. Il giudice, a norma dell’articolo 132, può disporre l’accompagnamento coattivo dell’imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l’assunzione di una prova diversa dall’esame.
Rassegna giurisprudenziale
Accompagnamento coattivo dell’imputato assente o contumace (art. 490)
L’ordine di accompagnamento costituisce solo una facoltà e non un obbligo per il giudice, ai sensi dell’art. 490, come dimostra il fatto che al giudice è consentito trarre elementi di valutazione dal rifiuto dell’imputato di consentire un accertamento sulla sua persona non invasivo (Sez. 2, 47886/2016).
Le ragioni che inducono il giudice a non avvalersi dello strumento dell’accompagnamento coattivo sono il frutto di valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità (Sez. 2, 27792/2015).