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Art. 490 - Accompagnamento coattivo dell’imputato assente o contumace

1.  Il giudice, a norma dell’articolo 132, può disporre l’accompagnamento coattivo dell’imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l’assunzione di una prova diversa dall’esame.

Rassegna giurisprudenziale

Accompagnamento coattivo dell’imputato assente o contumace (art. 490)

L’ordine di accompagnamento costituisce solo una facoltà e non un obbligo per il giudice, ai sensi dell’art. 490, come dimostra il fatto che al giudice è consentito trarre elementi di valutazione dal rifiuto dell’imputato di consentire un accertamento sulla sua persona non invasivo (Sez. 2, 47886/2016).

Le ragioni che inducono il giudice a non avvalersi dello strumento dell’accompagnamento coattivo sono il frutto di valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità (Sez. 2, 27792/2015).