x

x

Art. 489 - Dichiarazioni dell’imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell’udienza preliminare

1. L’imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell’udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall’articolo 494.

2. Se l’imputato fornisce la prova che l’assenza nel corso dell’udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall’articolo 420-bis, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444.

Rassegna giurisprudenziale

Dichiarazioni dell’imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell’udienza preliminare (art. 489)

Il nuovo processo in assenza ha sostituito il processo contumaciale ed all’imputato che non abbia avuto conoscenza del processo sono riconosciuti diritti finora negati, ossia la restituzione in termini per accedere ai riti alternativi (art. 489 comma 2), la rinnovazione dell’istruttoria (art. 420-bis comma 4), il doppio grado di giudizio (art. 623, comma 1) e la rescissione della sentenza passata in giudicato (art. 625-ter) (Sez. 4, 34876/2018).