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Art. 484 - Costituzione delle parti

1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti.

2. Qualora il difensore dell’imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell’articolo 97 comma 4.

2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies.

Rassegna giurisprudenziale

Costituzione delle parti (art.484)

La parte civile, ove non si sia costituita nell'udienza preliminare o sia stata esclusa dal giudice ai sensi dell'art. 81, può costituirsi, nel corso degli atti introduttivi al dibattimento, prima che si concludano gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti prevista dall'art. 484 e non successivamente, quando sia iniziata la fase della discussione delle questioni preliminari di cui all'art. 491, comma 1, la quale, facendo riferimento anche a quelle concernenti la costituzione di parte civile, presuppone che, in tale momento processuale, detta costituzione sia già avvenuta (Sez. 3, 42436/2021).

In tema di costituzione di parte civile, dal combinato disposto di cui agli artt. 79, 484, 491 e 492 c.p.p. risulta che essa deve avvenire, a pena di decadenza, “in limine litis”, vale a dire fino a quando non siano compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti, mentre non è possibile, se non al prezzo di una interpretazione contraria alla lettera del dato normativo, “spostare” in avanti le rituali formalità dell’adempimento inerente alla costituzione della parte civile sino a quando non sia dichiarato aperto il dibattimento ex art. 492 c.p.p., né, tanto meno, far coincidere indebitamente due evenienze procedimentali che il legislatore ha invece voluto mantenere separate (Sez. 4, 52792/2018).

In tema di impedimento a comparire dell’imputato, il giudice, nel disattendere un certificato medico ai fini della dichiarazione di contumacia, deve attenersi alla natura dell’infermità e valutarne il carattere impeditivo, potendo pervenire ad un giudizio negativo circa l’assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia da cui si afferma colpito l’imputato.

Nondimeno costituisce ius receptum la massima secondo cui è sottratto al sindacato di legittimità il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l’istanza di rinvio del dibattimento sulla base di una motivazione immune da vizi logici e giuridici con la quale si dà ragione del fatto che l’impedimento dedotto non riveste i caratteri di assolutezza richiesti dalla legge; né il giudice ha l’obbligo di disporre accertamenti fiscali per verificare l’impedimento o integrare l’insufficiente documentazione prodotta (Sez. 5, 49031/2017).

Nel considerare l’impedimento del difensore per motivi di salute, il giudice di merito dovrà normalmente compiere una valutazione più prudente rispetto a quella da effettuare nel caso di dedotta impossibilità dell’imputato di presenziare all’udienza: al difensore, infatti, è di regola richiesta un’attività di partecipazione maggiore, che può essere più seriamente compromessa in presenza di precarie condizioni di salute (la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, ha osservato come una discussione svolta dal difensore febbricitante – come sarebbe dovuto avvenire nel caso di specie, trattandosi del dibattimento di appello – può avere una incidenza sul compiuto esercizio del diritto di difesa dell’imputato assai diversa dal caso in cui il soggetto fisicamente debilitato fosse quest’ultimo, presente solo per assistere alla discussione) (Sez. 2, 52086/2018).

Il giudice di merito può ritenere l’insussistenza dell’impedimento a comparire dell’imputato, dedotto mediante l’allegazione di certificato medico, anche indipendentemente da una verifica fiscale e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza idonee a valutare l’impossibilità del soggetto portatore della prospettata patologia di essere presente in giudizio, se non a prezzo di un grave e non evitabile rischio per la propria salute.

La produzione di certificazione medica, dunque, non preclude affatto al giudice di valutare l’effettiva impossibilità per il soggetto portatore della dedotta patologia di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute, non potendo certo ritenersi ostativa in tal senso la generica necessità, in conseguenza della riscontrata patologia, di un dato periodo di riposo e di cure, la quale è, per sua natura, preordinata al superamento rapido e completo dell’affezione patologica in atto e non implica, ove essa non sia soddisfatta, l’automatica ed ineluttabile conseguenza di un danno o di un pericolo grave per la salute del soggetto, che costituisce la condizione imprescindibile ai fini dell’integrazione del requisito dell’assoluta impossibilità di comparire che legittima l’impedimento (Sez. 6, 5529/2016).

La prova del legittimo impedimento che, ai sensi dell’art. 486, comma 3, in caso di mancata comparizione dell’imputato alle udienze successive alla prima, impone la sospensione od il rinvio, anche d’ufficio, del dibattimento, deve essere fornita dall’interessato, non essendo configurabile in capo all’organo giudicante alcun obbligo di procedere d’ufficio alla sua acquisizione quando questa sia in atti insussistente od insufficiente: in assenza di produzione di certificazione sanitaria indispensabile per la valutazione e per il controllo da parte del giudice di merito della durata e della serietà dell’impedimento a comparire, la prosecuzione del dibattimento deve pertanto ritenersi legittimo (Sez. 6, 16440/2015).

L’art. 484, nella stessa successione dei suoi tre commi, scandisce l’ordine degli atti da compiere prima della dichiarazione di apertura del dibattimento a norma dell’art. 492. Stabilisce dunque l’art. 484 comma 1 che, prima di dare inizio al dibattimento, il presidente del collegio giudicante, o quando sia il caso il giudice monocratico, controlla innanzitutto la regolare costituzione delle parti. E poiché la partecipazione del difensore al dibattimento di merito è necessaria, l’art. 484 comma 2 aggiunge che in caso di sua assenza deve essere subito designato un sostituto a norma dell’art. 97 comma 4. In mancanza di un difensore, infatti, l’imputato, pur presente, non è regolarmente costituito.

Solo dopo la designazione del sostituto del difensore assente può pertanto aprirsi il procedimento incidentale previsto dall’art. 420-bis e ss., cui rinvia solo l’art. 484 comma 3, per la verifica delle ragioni dell’assenza del difensore ed eventualmente dello stesso imputato, ai fini dell’accertamento dei presupposti di una dichiarazione di contumacia.

Nè la decisione sull’eventuale richiesta di rinvio per l’impedimento rappresentato dal difensore assente né la dichiarazione di contumacia, dunque, sono possibili senza la previa designazione del sostituto del difensore. Sulla richiesta di rinvio per impedimento del difensore, infatti, deve essere sentito, oltre al PM, anche l’imputato eventualmente presente, perché, secondo quanto prevede l’art. 420-ter comma 5, l’imputato può chiedere che si proceda in assenza del difensore pur legittimamente impedito.

E comunque la rappresentazione di un impedimento da parte del difensore non comporta un rinvio automatico del dibattimento, perché occorre preliminarmente accertare almeno che l’imputato non sia assistito anche da altro difensore e soprattutto che l’impedimento sia stato tempestivamente comunicato.

Sicché sui presupposti della decisione deve aprirsi il contraddittorio tra le parti, vale a dire tra il PM e il sostituto designato per il difensore assente. Un analogo contraddittorio è del resto necessario che si apra anche prima della decisione sull’effettiva rilevanza dell’impedimento a comparire eventualmente prospettato dall’imputato; e comunque prima dell’eventuale dichiarazione della sua contumacia.

Nella giurisprudenza di legittimità è sostanzialmente indiscusso infatti che la dichiarazione di contumacia non può essere validamente pronunciata se il giudice non provvede preliminarmente a sentire le parti. Sicché, ai fini della dichiarazione di contumacia, va preliminarmente sentito anche il sostituto designato per il difensore eventualmente assente. Rimane certo da stabilire quale delle due decisioni debba avere la precedenza: se la decisione sull’impedimento addotto dal difensore assente ovvero l’eventuale dichiarazione di contumacia dell’imputato.

Ma, come s’è già anticipato, è l’art. 420-ter comma 5, a fornire una risposta inequivocabile a questo interrogativo, laddove stabilisce che l’imputato può chiedere che si proceda in assenza del difensore impedito. Sicché, come risulta anche dalla successione delle disposizioni dell’art. 420-ter, ove impedimenti a comparire fossero addotti sia dall’imputato sia dal suo difensore, risulterebbe preliminare la decisione sulla richiesta dell’imputato, il cui accoglimento renderebbe evidentemente irrilevante la richiesta del difensore.

Si deve allora concludere che nel caso di assenza in dibattimento sia dell’imputato sia del difensore risulta preliminare la decisione sull’effettiva rilevanza dell’impedimento a comparire eventualmente prospettato dall’imputato e comunque l’eventuale dichiarazione della sua contumacia, cui il giudice deve provvedere sentito il pubblico ministero e il sostituto designato per il difensore assente. Solo dopo avere deciso con riferimento alla posizione dell’imputato, il giudice può prendere in esame la richiesta di rinvio per impedimento del difensore, che assumerà dunque rilevanza esclusivamente nel caso in cui l’imputato sia stato dichiarato contumace.

Ciò posto, occorre stabilire quali siano gli effetti delle decisioni relative alle posizioni e dell’imputato contumace e del difensore assente, ai fini della comunicazione dell’eventuale rinvio dell’udienza.

Secondo quanto prevede l’art. 484 comma 3, in ragione del rinvio all’art. 420-ter comma 1, l’imputato ha diritto a una nuova citazione a giudizio solo quando venga accertata la legittimità del suo impedimento a comparire. Se l’imputato viene dichiarato contumace, non ha diritto a ulteriori avvisi, perché, essendo rappresentato dal difensore (art. 420-quater comma 2), deve considerarsi presente (art. 420-ter comma 4 e art. 477 comma 3).

E non può esservi dubbio che anche il sostituto designato per il difensore assente rappresenti l’imputato contumace, tale essendo appunto la funzione di garanzia per la quale viene designato. Ma questa regola vale ovviamente solo nei casi in cui la data della nuova udienza sia fissata già nell’ordinanza che dispone il rinvio a udienza fissa. Quanto al difensore, l’art. 420-ter comma 5 stabilisce che si debba provvedere a norma del comma 1 quando risulti che la sua assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento prontamente comunicato.

Ne consegue che il difensore assente per legittimo impedimento ha diritto all’avviso della nuova udienza. Occorre tuttavia stabilire se la notifica dell’avviso competa al difensore legittimamente assente anche quando la nuova udienza risulti fissata già nell’ordinanza che dispone il rinvio.

Infatti, mentre l’imputato assente è rappresentato dal difensore solo quando sia stato dichiarato contumace, un sostituto del difensore assente è comunque presente alla lettura dell’ordinanza di rinvio; e, secondo quanto prevede l’art. 102 comma 2, il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore. In realtà, la legittimazione del sostituto è limitata a funzioni defensionali attive, quali la presentazione di un’impugnazione o l’intervento a un atto garantito, ma non può consentire una completa estromissione del sostituito, che conserva la sua qualifica e rimane l’unico legittimo destinatario degli avvisi e delle notificazioni previste a garanzia della difesa.

Tuttavia il titolare dell’ufficio di difesa rimane destinatario delle sole notificazioni che siano effettivamente necessarie; mentre qui si discute appunto della necessità di notificare l’avviso della nuova udienza già fissata nell’ordinanza di rinvio del dibattimento letta alla presenza del sostituto.

E quindi il problema non attiene alla posizione del difensore sostituito, bensì alla funzione del sostituto, che, assumendo per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all’udienza (art. 102 comma 2), assume anche il compito di destinatario dell’avviso orale della data della nuova udienza cui il dibattimento sia rinviato.

Secondo quanto prevede l’art. 477 comma 3, infatti, gli avvisi orali dati nel caso di rinvio a udienza fissa (o di sospensione) del dibattimento sostituiscono le notificazioni per coloro che debbono considerarsi presenti.

Sicché deve ritenersi che, nel caso di rinvio a udienza fissa del dibattimento per legittimo impedimento del difensore, è sufficiente che l’avviso sia recepito in udienza dal sostituto designato dal giudice. Si deve pertanto concludere che il difensore che abbia ottenuto il rinvio a udienza fissa del dibattimento per legittimo impedimento a comparire non ha diritto all’avviso della nuova udienza quando, come nel caso di specie, ne sia stabilita la data già nell’ordinanza di rinvio (Sez. 4, 42654/2013).

In tema di deposito delle istanze di rinvio, un primo e più rigoroso indirizzo più rigoroso esclude la loro ammissibilità se inviate via telefax, perché l’art. 121 individua nel deposito in cancelleria l’unica modalità per le parti di presentazione delle memorie e delle richieste rivolte al giudice, mentre il ricorso al telefax è riservato ai funzionari di cancelleria ai sensi dell’art. 150 (Sez. 3, 7058/2014).

All’opposto vi è un’altra linea interpretativa, la quale sostiene che sia viziata da nullità assoluta, insanabile e rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, la sentenza emessa senza che il giudice si sia pronunciato sull’istanza di rinvio per legittimo impedimento a comparire, trasmessa via fax, perché riconosce alla parte privata la possibilità di avvalersi di tale modalità di trasmissione a ragione dell’evoluzione del sistema di comunicazioni e di notifiche e della formulazione letterale dell’art. 420-ter, comma 5, il quale pretende soltanto che l’impedimento sia prontamente comunicato al giudice senza dettare specifiche formalità (SU, 40187/2014).

Media tra le due posizioni opposte altra opinione, secondo la quale l’invio a mezzo fax dell’istanza di differimento dell’udienza per legittimo impedimento non è inammissibile o irricevibile, ma la sua mancata delibazione quando il giudice non ne sia venuto a conoscenza non comporta alcuna violazione del diritto di difesa e quindi alcuna nullità, in quanto la scelta di un mezzo tecnico non autorizzato per il deposito espone il difensore al rischio dell’intempestività con cui l’atto stesso può pervenire a conoscenza del destinatario ed in ogni caso la parte che si avvale di tale mezzo di trasmissione ha l’onere di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente (Sez. 3, 37859/2015) (la riassunzione delle posizioni in campo si deve a Sez. 1, 1904/2018 che ha aderito alla soluzione mediana).

Il difensore impedito a causa di serie ragioni di salute o da altro evento non prevedibile o evitabile non ha l’onere di designare un sostituto processuale o indicare le ragioni dell’omessa nomina. É quindi illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di differimento dell’udienza, presentata per l’impedimento del difensore di fiducia a parteciparvi a causa di grave malattia o altro impedimento non prevedibile, dovuto a forza maggiore, se motivato con esclusivo riguardo alla mancata nomina da parte del difensore impedito di un sostituto processuale o dell’omessa indicazione delle ragioni dell’impossibilità di procedervi (SU, 41432/2016).

L’astensione del difensore non comporta la sospensione della prescrizione qualora si sia in presenza di più fatti idonei a legittimare il rinvio dell’udienza, perché in tal caso occorre dare la prevalenza al fatto non dipendente dall’imputato o dal suo difensore (Sez. 4, 52367/2018).

In base al combinato disposto degli artt. 420-ter e 484, comma 2-bis, il rinvio non può essere disposto ove l’imputato sia assistito da due difensori e uno di costoro sia impedito. La circostanza che uno dei due difensori non si sia, di fatto, mai interessato del procedimento esaurisce la propria rilevanza sul terreno dei rapporti tra il professionista e il proprio cliente e può eventualmente assumere rilievo sul piano deontologico ma non su quello processuale, essendo tenuto il difensore, il quale non voglia assumere la difesa di un imputato, a depositare rituale rinuncia al mandato (Sez. 4, 29297/2018).

L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420-ter, comma 5, a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (SU, 4909/2015).

In merito al legittimo impedimento a comparire del difensore, l’omessa valutazione dell’istanza di rinvio dell’udienza determina il difetto di assistenza dell’imputato, che ha diritto di essere rappresentato e difeso dal professionista di sua fiducia e da lui scelto, con la conseguente nullità assoluta degli atti e della sentenza conclusiva del giudizio ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1 (Sez. 6, 47213/2015).

Nella giurisprudenza di legittimità si evidenziano opzioni diverse in relazione al termine per la costituzione di parte civile ed alla conseguente inammissibilità dell’istanza di ammissione al processo per sopravvenuta decadenza. Una tesi afferma che il termine per la proposizione dell’istanza di costituzione di parte civile coincide con quello immediatamente antecedente all’apertura del dibattimento, pur se alla prima udienza non ammessa per ragioni formali, ma reiterata, quale primo atto, proprio all’udienza di rinvio (Sez. 5, 4972/2007).

Più di recente, Sez. 5, 28157/2015 ha ritenuto che il termine ultimo per la costituzione di parte civile debba individuarsi, ex art. 79, comma 1 e 484, comma 1, nel momento antecedente all’apertura del dibattimento allorché il giudice ha esaurito l’accertamento della regolare costituzione delle parti, dopo avere deciso le eventuali questioni sollevate al riguardo, ai sensi dell’art. 491, comma 1.

Altra tesi propende per l’inammissibilità della costituzione di parte civile che sia avvenuta successivamente al compimento degli adempimenti per la verifica della regolare costituzione delle parti, pur se siano ancora proponibili le questioni previste dall’art. 491, le quali, invece, la presuppongono (Sez. 5, 38982/2013) (l’elencazione si deve a Sez. 5, 21501/2018 che tuttavia non ha preso posizione al riguardo).

Per quanto concerne il dibattimento, secondo il combinato disposto degli artt. 484 comma 1 e 492 comma 1, la costituzione di parte civile deve avvenire prima della formale dichiarazione di apertura del dibattimento e dopo l’eventuale soluzione delle questioni preliminari di cui all’art. 491 (Sez. 3, 30902/2018).