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Art. 494 - Dichiarazioni spontanee dell’imputato

1. Esaurita l’esposizione introduttiva, il presidente informa l’imputato che egli ha facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purché esse si riferiscano all’oggetto dell’imputazione e non intralcino l’istruzione dibattimentale. Se nel corso delle dichiarazioni l’imputato non si attiene all’oggetto dell’imputazione, il presidente lo ammonisce e, se l’imputato persiste, gli toglie la parola.

2. L’ausiliario riproduce integralmente le dichiarazioni rese a norma del comma 1, salvo che il giudice disponga che il verbale sia redatto in forma riassuntiva.

Rassegna giurisprudenziale

Dichiarazioni spontanee dell’imputato (art. 494)

La facoltà dell’imputato di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purché essi si riferiscano all’oggetto dell’imputazione, va coordinata con le norme dettate dall’art. 523, che disciplinano lo svolgimento della discussione finale e, segnatamente, con il comma 6 di tale articolo, in base al quale l’interruzione della discussione può essere giustificata solo dall’assoluta necessità di assunzione di nuove prove.

Ne consegue che, in detta fase, non essendo assimilabili le dichiarazioni spontanee dell’imputato a nuove prove, deve considerarsi insussistente la facoltà dello stesso imputato di rendere dette dichiarazioni, fermo restando il suo diritto di avere la parola per ultimo, se lo richiede.

Non v’è poi ragione perché tali principi non trovino applicazione allorquando l’imputato renda le proprie dichiarazioni attraverso uno scritto indirizzato al giudice, come avvenuto nel caso di specie e come, del resto, rivendicato dallo stesso ricorrente (Sez. 5, 12603/2017).

Il mancato esame dell’imputato, anche se in precedenza ammesso dal giudice del dibattimento, non comportando alcuna limitazione alla facoltà di intervento, di assistenza e di rappresentanza dell’imputato medesimo, non integra alcuna violazione del diritto di difesa, tanto più alla luce della facoltà di rendere in ogni momento spontanee dichiarazioni.

Deve, infatti, ritenersi che allorché, come nella specie, l’imputato non abbia mosso rilievo contestualmente alla sua mancata audizione, ma abbia preferito rendere dichiarazioni spontanee, egli abbia rinunciato alla prova eventualmente in precedenza ammessa (Sez. 1, 35627/2012).