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Art. 492 - Dichiarazione di apertura del dibattimento

1. Compiute le attività indicate negli articoli 484 e seguenti, il presidente dichiara aperto il dibattimento.

2. L’ausiliario che assiste il giudice dà lettura dell’imputazione.

Rassegna giurisprudenziale

Dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492)

In caso di mutamento del giudice, quel che è oggetto di rinnovazione è il dibattimento, perché la nullità stabilita dall’articolo 525 comma 2 si verifica in caso di diversità dei giudici che concorrono alla deliberazione rispetto a quelli che hanno partecipato al dibattimento. Il dibattimento ha inizio, secondo quanto previsto dall’articolo 492, con la dichiarazione di apertura, una volta compiute le attività che compongono la fase degli atti introduttivi in cui si collocano le questioni preliminari e fra esse la questione di competenza per territorio.

Non può dunque rilevare, al fine di assicurare l’identità del giudice del dibattimento con quello della decisione, la fase degli atti introduttivi, perché antecedente la dichiarazione di apertura e quindi il dibattimento. La giurisprudenza di legittimità ha in tal senso affermato che non viola il principio di immutabilità del giudice, e quindi non è causa di nullità, il mutamento del giudice immediatamente dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento ma prima della decisione sull’ammissione delle prove (Sez. 1, 36032/2018).

Il termine di presentazione della lista dei testimoni per il dibattimento va riferito alla prima udienza di trattazione e non a quelle, eventualmente, precedenti.

Secondo ius receptum detto limite va individuato nell’avvenuta dichiarazione di apertura del dibattimento ai sensi dell’art. 492 poiché è a partire da questo momento che può ritenersi esaurita la fase degli atti introduttivi al dibattimento comprensiva, oltre che della verifica della regolare costituzione delle parti, della trattazione delle eventuali questioni preliminari sollevate dalle medesime.

Ed è sempre a partire da questo momento che ha inizio l’istruttoria dibattimentale e che dunque, coerentemente alla ratio che ispira il primo comma dell’art. 468, è necessario arginare il pericolo di prove a sorpresa (Sez. 5, 32377/2018).

È inappellabile, e quindi esclusivamente ricorribile per cassazione, la sentenza di assoluzione pronunciata in pubblica udienza, dopo la verifica della regolarità della costituzione delle parti, ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (Sez. 6, 14740/2018).