NULLITÀ

Note introduttive

L’effettività di una legge, cioè la capacità di conformare alle sue regole i fatti che essa disciplina, è strettamente correlata alla previsione di un sistema che sanzioni le violazioni e ne elimini gli effetti.

Le nullità sono parte integrante di questo sistema e contribuiscono a realizzare il precetto costituzionale del giusto processo che sarebbe di fatto svuotato se i giudizi penali potessero essere celebrati e definiti senza il rispetto delle garanzie essenziali.

Non bisogna tuttavia dimenticare che le nullità, proprio in quanto reazioni a vizi procedurali di elevata gravità, producono conseguenze irreversibili e sequenziali di cui si parlerà di seguito e comportano la perdita irrimediabile degli atti coinvolti.

Il legislatore si premura pertanto di chiarire (art. 177) che la categoria delle nullità è a numero chiuso e non è possibile estenderla in via analogica.

La norma successiva (art. 178) circoscrive l’ambito delle nullità e lo fa in palese sintonia con la classica configurazione triangolare del processo, assumendo come punti di riferimento il giudice, il pubblico accusatore, le parti (con speciale attenzione all’accusato) e l’essenza del loro ruolo processuale, vale a dire la capacità del giudice di essere tale, il legame imprescindibile tra azione penale e PM che si protrae per tutta la durata del procedimento, la partecipazione effettiva al contraddittorio e l’assicurazione della difesa tecnica per le altre parti processuali.

Le nullità sono una categoria ad assetto asimmetrico, il legislatore avendo scelto di differenziarle in tre sottospecie: quelle assolute (art. 179), quelle generali ma non assolute  le cosiddette nullità a regime intermedio – (art. 180) e quelle relative (art. 181).

Ognuna di esse ha un suo proprio regime.

Le nullità assolute non sono sanabili e devono essere rilevate dal giudice anche a prescindere da uno stimolo di parte.

Le nullità a regime intermedio sono ugualmente rilevate anche d’ufficio ma la possibilità di eccepirle e rilevarle cessa dopo la sentenza di primo grado o, per quelle verificatesi durante il giudizio, dopo la sentenza di secondo grado.

Le nullità relative sono dichiarate solo previa eccezione di parte e sono anch’esse soggette a stringenti termini decadenziali.

Il codice (art. 183) ammette la possibilità di sanare le nullità e la collega al comportamento della parte interessata, sia quando rinunci espressamente ad eccepirle o accetti gli effetti dell’atto viziato sia quando si avvalga della facoltà cui l’atto nullo o omesso era preordinato.

Specifiche cause di sanatoria sono previste (art. 184) per citazioni, avvisi e notificazioni.

Una particolare disciplina è infine prevista (art. 185) riguardo agli effetti prodotti dal riconoscimento della nullità.

L’atto nullo vizia anche gli atti successivi che da esso dipendono, deve essere rinnovato se necessario e possibile e, fatte salve le eccezioni esplicitamente previste, comporta la regressione del procedimento nello stato e nel grado in cui l’atto medesimo è stato compiuto.

Art. 177 - Tassatività

1. L’inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge.

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Art. 178 - Nullità di ordine generale

1. È sempre prescritta a pena di nullità l’osservanza delle disposizioni concernenti:

a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario;

b) l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e la sua partecipazione al procedimento;

c) l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.

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Art. 179 - Nullità assolute

1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall’articolo 178 comma 1 lettera a), quelle concernenti l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell’imputato o dall’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.

2. Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge.

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Art. 180 - Regime delle altre nullità di ordine generale

1. Salvo quanto disposto dall’articolo 179, le nullità previste dall’articolo 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.

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Art. 181 - Nullità relative

1. Le nullità diverse da quelle previste dagli articoli 178 e 179 comma 2 sono dichiarate su eccezione di parte.

2. Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli compiuti nell’incidente probatorio e le nullità concernenti gli atti dell’udienza preliminare devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto all’articolo 424. Quando manchi l’udienza preliminare, le nullità devono essere eccepite entro il termine previsto dall’articolo 491 comma 1.

3. Le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio ovvero gli atti preliminari al dibattimento devono essere eccepite entro il termine previsto dall’articolo 491 comma 1. Entro lo stesso termine, ovvero con l’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, devono essere riproposte le nullità eccepite a norma del primo periodo del comma 2, che non siano state dichiarate dal giudice.

4. Le nullità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l’impugnazione della relativa sentenza.

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Art. 182 - Deducibilità delle nullità

1. Le nullità previste dagli articoli 180 e 181 non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha interesse all’osservanza della disposizione violata.

2. Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e 181 commi 2, 3 e 4.

3. I termini per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a pena di decadenza.

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Art. 183 - Sanatorie generali delle nullità

1. Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate:

a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell’atto;

b) se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l’atto omesso o nullo è preordinato.

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Art. 184 - Sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni

1. La nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire.

2. La parte la quale dichiari che la comparizione è determinata dal solo intento di far rilevare l’irregolarità ha diritto a un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni.

3. Quando la nullità riguarda la citazione a comparire al dibattimento, il termine non può essere inferiore a quello previsto dall’articolo 429.

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Art. 185 - Effetti della dichiarazione di nullità

1. La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo.

2. Il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullità per dolo o colpa grave.

3. La dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l’atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito.

4. La disposizione del comma 3 non si applica alle nullità concernenti le prove.

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Art. 186 - Inosservanza di norme tributarie

1. Quando la legge assoggetta un atto a una imposta o a una tassa, l’inosservanza della norma tributaria non rende inammissibile l’atto né impedisce il suo compimento, salve le sanzioni finanziarie previste dalla legge.

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