NULLITÀ
Note introduttive
L’effettività di una legge, cioè la capacità di conformare alle sue regole i fatti che essa disciplina, è strettamente correlata alla previsione di un sistema che sanzioni le violazioni e ne elimini gli effetti.
Le nullità sono parte integrante di questo sistema e contribuiscono a realizzare il precetto costituzionale del giusto processo che sarebbe di fatto svuotato se i giudizi penali potessero essere celebrati e definiti senza il rispetto delle garanzie essenziali.
Non bisogna tuttavia dimenticare che le nullità, proprio in quanto reazioni a vizi procedurali di elevata gravità, producono conseguenze irreversibili e sequenziali di cui si parlerà di seguito e comportano la perdita irrimediabile degli atti coinvolti.
Il legislatore si premura pertanto di chiarire (art. 177) che la categoria delle nullità è a numero chiuso e non è possibile estenderla in via analogica.
La norma successiva (art. 178) circoscrive l’ambito delle nullità e lo fa in palese sintonia con la classica configurazione triangolare del processo, assumendo come punti di riferimento il giudice, il pubblico accusatore, le parti (con speciale attenzione all’accusato) e l’essenza del loro ruolo processuale, vale a dire la capacità del giudice di essere tale, il legame imprescindibile tra azione penale e PM che si protrae per tutta la durata del procedimento, la partecipazione effettiva al contraddittorio e l’assicurazione della difesa tecnica per le altre parti processuali.
Le nullità sono una categoria ad assetto asimmetrico, il legislatore avendo scelto di differenziarle in tre sottospecie: quelle assolute (art. 179), quelle generali ma non assolute – le cosiddette nullità a regime intermedio – (art. 180) e quelle relative (art. 181).
Ognuna di esse ha un suo proprio regime.
Le nullità assolute non sono sanabili e devono essere rilevate dal giudice anche a prescindere da uno stimolo di parte.
Le nullità a regime intermedio sono ugualmente rilevate anche d’ufficio ma la possibilità di eccepirle e rilevarle cessa dopo la sentenza di primo grado o, per quelle verificatesi durante il giudizio, dopo la sentenza di secondo grado.
Le nullità relative sono dichiarate solo previa eccezione di parte e sono anch’esse soggette a stringenti termini decadenziali.
Il codice (art. 183) ammette la possibilità di sanare le nullità e la collega al comportamento della parte interessata, sia quando rinunci espressamente ad eccepirle o accetti gli effetti dell’atto viziato sia quando si avvalga della facoltà cui l’atto nullo o omesso era preordinato.
Specifiche cause di sanatoria sono previste (art. 184) per citazioni, avvisi e notificazioni.
Una particolare disciplina è infine prevista (art. 185) riguardo agli effetti prodotti dal riconoscimento della nullità.
L’atto nullo vizia anche gli atti successivi che da esso dipendono, deve essere rinnovato se necessario e possibile e, fatte salve le eccezioni esplicitamente previste, comporta la regressione del procedimento nello stato e nel grado in cui l’atto medesimo è stato compiuto.