x

x

Art. 185 - Effetti della dichiarazione di nullità

1. La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo.

2. Il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullità per dolo o colpa grave.

3. La dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l’atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito.

4. La disposizione del comma 3 non si applica alle nullità concernenti le prove.

Rassegna giurisprudenziale

Effetti della dichiarazione di nullità (art. 185)

Quando una violazione processuale non determina, in concreto, alcun pregiudizio ai diritti di difesa, deve escludersi che la eventuale nullità possa estendersi anche agli atti successivi, ai sensi dell’art. 185, in quanto tale effetto si produce solo quando sia stato effettivamente condizionato il compimento degli atti che sono conseguenza necessaria ed imprescindibile di quello nullo e non degli atti che si pongono semplicemente in obbligata sequenza temporale con quest’ultimo (Sez. 1, 2018/2018).

Ai sensi dell’art. 185 la nullità rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo, ma tale dipendenza va in concreto determinata sul piano giuridico e non solo sul piano logico. L’ordinamento legittima una lettura non rigorosamente formalistica degli effetti connessi ad un atto processuale nullo, che in concreto non ha dato luogo ad un danno misurabile e non ha aggredito il nucleo della garanzia oggetto di tutela, ove si considerino la prevista categoria concettuale della sanatoria per “conseguimento dello scopo, il richiesto interesse - concreto ed attuale - a fare valere la nullità e gli effetti diffusivi o no di questa.

È vero che le forme processuali sono un valore, ma lo sono in quanto funzionali alla celebrazione di un giusto processo, i cui principi non vengono certamente compromessi da una nullità in sé “irrilevante” o inidonea a riverberarsi sulla validità degli atti processuali successivi. I confini di tale fenomeno vanno ovviamente individuati alla luce del significato da attribuire all’espressione codicistica di cui al comma 1 dell’art. 185 “atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo”, espressione che indica il limite della diffusione del vizio.

Tale propagazione va circoscritta, come incisivamente si è affermato, alle sole sequele dinamiche necessarie, cioè ai soli casi in cui sia dato rinvenire tra gli atti un collegamento giuridico-funzionale assolutamente indefettibile, nel senso che l’atto nullo deve porsi come condizione necessaria ed imprescindibile per il compimento di quello successivo, che finisce per essere inevitabilmente contaminato dal vizio del primo: deve sussistere, cioè, un nesso di dipendenza reale ed effettiva tra gli atti, rimanendo ininfluenti quei vincoli di carattere meramente cronologico ed occasionale (Sez. 6, 33261/2016).