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Art. 186 - Inosservanza di norme tributarie

1. Quando la legge assoggetta un atto a una imposta o a una tassa, l’inosservanza della norma tributaria non rende inammissibile l’atto né impedisce il suo compimento, salve le sanzioni finanziarie previste dalla legge.

Rassegna giurisprudenziale

Inosservanza di norme tributarie (art. 186)

Non risultano decisioni in termini nel sito web istituzionale della Corte di Cassazione.

Si ricorda comunque che, in virtù dell’art. 18 del DPR 155/2002, gli atti e provvedimenti del processo penale sono esenti dall’imposta di bollo.