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Art. 184 - Sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni

1. La nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire.

2. La parte la quale dichiari che la comparizione è determinata dal solo intento di far rilevare l’irregolarità ha diritto a un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni.

3. Quando la nullità riguarda la citazione a comparire al dibattimento, il termine non può essere inferiore a quello previsto dall’articolo 429.

Rassegna giurisprudenziale

Sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni (art. 184)

L’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari determina una nullità a regime intermedio della richiesta di rinvio a giudizio, la quale rimane sanata dalla presentazione da parte dell’imputato della richiesta di giudizio abbreviato (Sez. 6, 35663/2017).

In caso di dichiarazione o di elezione di domicilio dell’imputato, la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, produce una nullità a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione da parte del difensore di circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato (SU, 58120/2017).

L’eccezione di nullità del giudizio di primo e secondo grado per nullità della notifica dei relativi decreti di citazione a giudizio deve essere respinta quando risulti provato che non è stato impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa (Sez. 2, 57147/2017).