Art. 179 - Nullità assolute
1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall’articolo 178 comma 1 lettera a), quelle concernenti l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell’imputato o dall’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.
2. Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge.
Rassegna giurisprudenziale
Nullità assolute (art. 179)
Il divieto di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi del tribunale del riesame, introdotto dall'art. 12 d.lgs. 116/2017, integra una limitazione alla capacità del giudice ex art. 33, la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 (Sez. 3. 20202/2021)
L’atto di costituzione e la correlata nomina fiduciaria del difensore rappresentano l’esternazione della volontà della persona giuridica di partecipare in modo attivo e consapevole al processo instaurato a carico dell’ente. Ne segue che la revoca illegittima di tali atti si risolve, di fatto, nella esclusione dell’ente dal processo, ovvero nella violazione della disciplina prevista dall’art. 39 del D. Lgs. 231/2001 che regola in modo tassativo le modalità (costituzione e nomina del difensore di fiducia) attraverso le quali l’ente manifesta la volontà di partecipazione attiva al procedimento ed al processo. Anche in questo caso, come in quello analizzato nel paragrafo che precede, gli enti ricorrenti a causa della dichiarazione di contumacia, effettuata nonostante la regolarità e costituzione della correlata, ed altrettanto illegittima, nomina di un difensore di ufficio sostitutivo di quello regolarmente nominato non hanno partecipato al procedimento nelle forme tassative previste dal citato art. 39. La nullità assoluta conseguente alla “sostanziale assenza” dell’ente e del difensore legittimamente nominato impone la regressione del procedimento alla fase in cui la nullità si è verificata, ovvero a quella della apertura del dibattimento (quando cioè era stata illegittimamente dichiarata la contumacia con rimozione del difensore di fiducia legittimamente nominato ed illegittima sostituzione con difensore di ufficio) (Sez. 2, 41012/2018).
Secondo un principio di diritto pacifico, l’obbligo della difesa tecnica, sancito dagli artt. 96 e 97, esclude che le parti, anche se abilitate all’esercizio della funzione di avvocato, possano essere difese da sé stesse, non valendo il richiamo, ex art. 6 CEDU, alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, ai fini dell’adeguamento del diritto interno, posto che esso è riferito solo alle norme internazionali di natura consuetudinaria e non a quelle di natura pattizia. Successivamente, si è ribadito che, anche a seguito dell’entrata in vigore della L. 247/2012 (Ordinamento della professione forense), l’autodifesa nel processo penale non è consentita, in difetto di una espressa previsione di legge che la legittimi. Dalla violazione del delineato divieto discende la nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile, ex art. 178, comma 1, lett. c) e 179, dell’attività processuale compiuta con l’autodifesa dell’imputato, attesa la carenza di valido presidio defensionale. Nullità che non può non ravvisarsi anche nel caso in cui l’assistenza defensionale sia prestata dall’avvocato che ricopra la veste di imputato dello stesso reato, oggetto di un procedimento originariamente unitario e successivamente separato in conseguenza delle diverse opzioni in rito compiute dai concorrenti, atteso che in tale ipotesi, proprio per la stretta interrelazione fra le posizioni soggettive derivante dalla comune imputazione, la difesa da parte del coimputato potrebbe comportare un vulnus ancora più serio all’effettività del diritto di difesa (Sez. 6, 30452/2018).
È causa di nullità l'inesatta indicazione della data di udienza nel decreto di citazione, equivalendo ad omessa citazione (Sez. 4, 28292/2022).
Nel giudizio in assenza è affetta da nullità assoluta, deducibile in ogni stato e grado del procedimento, la notifica del decreto di citazione all'imputato eseguita presso il difensore d'ufficio domiciliatario, ove non sia stata accertata la sussistenza dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale e l'imputato o di altri elementi idonei a far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento (Sez. 4, 25328/2022).
In tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 e comunque la decadenza dalla possibilità di farla rilevare oltre i termini previsti dall’art. 180 (Sez. 2, 29447/2018).
L'omessa notifica (cui è, di fatto, equiparabile la tardività) del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell'imputato integra una nullità assoluta insanabile, in quanto l'ipotesi di mancanza di difesa tecnica, sanzionata dall'art. 179, comma. 1, si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolga-in assenza di qualunque difensore, ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perché non avvisato, venga sostituito dal difensore di ufficio, in quanto tale nomina da parte del giudice non pone rimedio alla lesione del diritto dell'imputato di essere assistito, nei casi in cui l'assistenza tecnica è obbligatoria, dal suo difensore, come dispone testualmente l'art. 179, comma 1 (Sez. 4, 5876/2022).
Deve ritenersi affetta da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, la sentenza emessa dal giudice di merito che abbia proceduto in assenza dell'imputato, senza avere accertato la conoscenza da parte del medesimo del processo a suo carico, in mancanza della prova di rapporti con il difensore d'ufficio, al quale siano stati notificati tutti gli atti del procedimento (la Corte in sentenza ha richiamato la decisione delle Sezioni unite sullo specifico riferimento all'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio nella quale è stato osservato come la circostanza che essa debba essere «seria» e reale, dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggetto ed il luogo presso il quale dovrebbero essere indirizzati gli atti, risulti dalla stessa scelta normativa che, con la l. n. 103 del 2017, ha inserito nell'art. 162 c.p.p.. il comma 4 bis: «l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario»; la disposizione, quindi, ha inteso ridurre al minimo un tipico ambito di possibili elezioni di domicilio «disattente») (Sez. 1, 8116/2022).
La conoscenza della citazione ai fini della dichiarazione di assenza, e più in generale la conoscenza del processo, non può essere presunta in base ad indici predeterminati - quali quelli di cui all'art. 420-bis che si risolvono piuttosto in circostanze meramente indicative che ove presenti possono escludere la necessità della notificazione a mani proprie del destinatario. Il giudice dovrà, quindi, in ogni caso verificare se in concreto, in relazione alla singola fattispecie che si presenta alla sua attenzione, vi sia stata un'effettiva conoscenza del procedimento ovvero se vi sia stata una sottrazione volontaria alla conoscenza del procedimento che equivalga a rifiuto della vocatio in ius (Sez. 5, 7797/2022).
In tema di misure cautelari, il provvedimento genetico è affetto da nullità di ordine generale assoluta ed insanabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. b) e 179, quando il titolo cautelare non è sorretto dalla richiesta di applicazione della misura del PM (Sez. 5, 23657/2018).
All’omessa citazione dell’imputato e del suo difensore deve essere assimilata l’ipotesi di citazione relativa ad una data o comunque ad una occasione diversa rispetto a quella in cui il processo è stato effettivamente celebrato, comportando una lesione ineliminabile del diritto di difesa dell’imputato (Sez. 5, 9808/2021).
L’inesatta indicazione della data di udienza nel decreto di citazione è causa di nullità perché equivale a un’omessa citazione (Sez. 6, 16391/2018).
L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. c) e 179, comma 1, quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4 (SU, 24630/2015).
L’istanza di rinvio dell’udienza presentata dal difensore per concomitante impegno professionale è soggetta ai seguenti requisiti di ammissibilità: tempestiva prospettazione dell’impedimento, rappresentazione delle ragioni che rendono essenziale la presenza del difensore nel diverso processo, indicazione dell’assenza nel primo processo di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato, nonché l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102, sia nel processo a cui intenda partecipare sia in quello in cui chiede il rinvio.
Solo all’esito di tale verifica preliminare, il giudice dovrà accertare il carattere eventualmente dilatorio della richiesta, valutando nel merito l’urgenza del procedimento concomitante, tenuto conto dell’obbligo di diligenza gravante sul difensore, che gli impone di dare preferenza alla posizione processuale che risulterebbe maggiormente pregiudicata dalla mancata trattazione del giudizio. Qualora il giudice ometta di pronunciarsi sull’istanza di rinvio, può configurarsi la nullità della sentenza (Sez. 4, 24364/2018).
L'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata integra una nullità assoluta, in quanto, impedendo l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione: parimenti deve ritenersi integrata detta nullità allorché l'anticipazione comporti la celebrazione dell'udienza in assenza del difensore (Sez. 3, 20741/2022).
L’anticipazione dell’udienza rispetto all’ora prefissata integra una nullità assoluta in quanto, impedendo l’intervento dell’imputato e l’esercizio del diritto di difesa, equivale alla sua omessa citazione (Sez. 4, 18431/2018).
Se un imputato è assistito da due difensori di fiducia e uno dei due non è stato citato, tale omissione comporta una nullità insanabile. La circostanza che il difensore presente all’udienza non abbia proposto alcuna eccezione non determina la sanatoria della nullità verificatasi, se tale difensore non è stato nominato di fiducia e non è neanche il sostituto di uno dei difensori di fiducia (Sez. 5, 15717/2018).
La disposizione di cui all'articolo 179 nella parte in cui prevede che l'assenza del difensore dell'imputato ("suo difensore"), nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, è causa di nullità assoluta e insanabile, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, va interpretata nel senso che l'applicazione della sanzione processuale non è impedita dall'assistenza fornita all'imputato da un qualsiasi difensore (nel caso di specie, all'udienza era stato nominato, ex articolo 97, comma 4, un difensore d'ufficio immediatamente reperibile), essendo necessaria e sufficiente la mancanza del "suo difensore" e, dunque, l'assenza della persona fisica del difensore di fiducia o di ufficio dell'imputato, nei casi nei quali, come nella specie, ne sia obbligatoria la presenza (Sez. 3, 6330/2021).
Una volta venuto meno per qualunque causa il difensore originariamente preposto, il giudice, che abbia preso di ciò contezza, deve designare un difensore di ufficio all’imputato che non provveda ad autonoma nomina fiduciaria. La sostituzione, ex art. 97, comma 4, può essere in tal caso giustificata soltanto allorché alla designazione di cui sopra non si sia potuto tempestivamente provvedere – in particolare, a fronte di una ritardata comunicazione dell’atto dismissivo del mandato fiduciario rispetto all’incombente da realizzare; esaurito il quale, la nomina ex art. 97, comma 1, del codice torna doverosa. L’inosservanza di tale precetto da parte del giudice, e quindi il fatto di avere questi viceversa nominato di volta in volta, in relazione ai successivi sviluppi della fase processuale, un sostituto difensore sempre diverso, scelto soltanto sulla base del criterio della pronta reperibilità, non assicura l’indispensabile stabilità del rapporto con l’imputato né garantisce l’assunzione di adeguate iniziative a sua tutela, sì da ingenerare nullità da radicale negazione del concetto stesso di equo processo (Sez. 1, 16958/2018).
L’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare configura un’ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento equiparabile all’omessa citazione dell’imputato (Sez. 5, 32657/2018).
Quanto al mancato avviso dell’interrogatorio ex art. 294 a uno dei due difensori nominati, tale omissione non dà luogo ad una nullità assoluta, ex art. 179, bensì a regime intermedio (Sez. 2, 31755/2018).
Nell’ipotesi di sentenza d’appello pronunciata de plano in violazione del contraddittorio tra le parti, che, in riforma della sentenza dì condanna di primo grado, dichiari l’estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato, dovendo la Corte di Cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all’art. 129, comma 2 (SU, 28954/2017).
Se è indubbiamente fondato il rilievo della nullità assoluta ed insanabile della sentenza predibattimentale impugnata, allorché emessa de plano, in violazione del contraddittorio tuttavia ciò non comporta la necessaria regressione del procedimento alla fase del merito in quanto il giudice del rinvio non potrebbe far altro che confermare il medesimo esito terminativo del processo, con conseguente carenza di interesse dell’ufficio del PM ad impugnare la sentenza de qua (Sez. 2, 25978/2018).
La sentenza predibattimentale di appello, di proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione, emessa de plano, è viziata da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. b) e c), 179, comma 1. Il contraddittorio tra le parti, infatti, ha valore di rango costituzionale (art. 111, comma 2, Cost.), ampiamente valorizzato dalla giurisprudenza EDU, ed è il postulato indefettibile di ogni pronuncia terminativa del processo, la cui violazione è il paradigma da cui traggono origine tutte le forme di nullità previste dal codice di rito (Sez. 3, 25002/2018).
Nell’ipotesi di sentenza d’appello pronunciata de plano in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l’estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all’art. 129, comma 2 (SU, 28954/2017).
In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. 5, 32624/2018).
Nel giudizio abbreviato, sono rilevabili e deducibili le nullità assolute di cui all’art. 179, comma 1, la cui presenza può dirsi impedisca la nascita del processo quale voluto dal vigente ordinamento e le inutilizzabilità cosiddette patologiche (relative a prove assunte contra legem). Ne consegue che l’eventuale irritualità nell’acquisizione di un atto probatorio è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza rispetto delle forme di rito (Sez. 6, 19496/2018).
Il provvedimento assunto dal giudice dell’esecuzione de plano, senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, ricorribile per cassazione ai sensi dell’ultimo inciso dell’art. 666, comma 2, è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179, per effetto della estensiva applicazione delle previsioni della omessa citazione dell’imputato e dell’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza (Sez. 1, 32279/2018).
Nel giudizio di esecuzione non trova applicazione la disposizione di cui all’art. 157, comma 8-bis, se si tratta della prima notificazione dopo l’instaurazione del giudizio di esecuzione, ovvero quella di cui all’art. 161 comma 4, se il condannato non ha dichiarato o eletto domicilio nel processo di esecuzione. E poiché nel caso specifico il ricorrente non ha ricevuto nessuna comunicazione personale dopo l’instaurazione del processo esecutivo e, non potevano essere applicate le norme dianzi richiamate, la sua omessa citazione nel giudizio di esecuzione e l’irregolarità nell’instaurazione del contraddittorio determina una nullità assoluta ex art. 178 lett. c) e art. 179 (Sez. 1, 31037/2018).
Il mancato esperimento del tentativo di conciliazione nel processo dinanzi al giudice di pace non dà luogo a nessuna nullità, giacché la previsione di cui all’art. 29, comma 4, D. Lgs. 274/2000 per la quale il giudice promuove la conciliazione tra le parti, non sfugge alla discrezionalità del giudice, il quale, intanto darà corso alla conciliazione, in quanto ritenga che essa sia possibile; ne consegue che, qualora il querelante non compaia e, comunque, non dia segni di disponibilità alla conciliazione ed in analoga situazione versi il querelato, il quale può avere autonomo interesse all’accertamento negativo di responsabilità, il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non può essere censurato, poiché, in caso contrario, attribuirebbe alla norma una funzione dilatoria, inconciliabile con il principio di economia processuale che la ispira (Sez. 5, 32377/2018).