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Art. 180 - Regime delle altre nullità di ordine generale

1. Salvo quanto disposto dall’articolo 179, le nullità previste dall’articolo 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.

Rassegna giurisprudenziale

Regime delle altre nullità di ordine generale (art. 180)

È viziata da nullità relativa l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dal comma secondo dell'art. 495, corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma secondo, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti. Ne consegue che una siffatta nullità deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182 comma 2, con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata. Infatti, il disposto dell'art. 180, secondo cui la nullità di ordine generale verificatasi nel corso del giudizio è deducibile dalla parte, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo, trova un limite nel disposto dell'art. 182 comma 2, il quale prevede una eccezione a detta regola di deducibilità, con riferimento al caso in cui la parte assista al compimento dell'atto nullo. Per tale ipotesi è sancito che la parte, se non può eccepire la nullità prima del compimento dell'atto stesso, deve farlo immediatamente dopo (Sez. 3, 12388/2020).

In tema di MAE, l’inosservanza da parte della PG, incaricata dell’esecuzione dell’ordinanza applicativa della misura coercitiva emessa dalla corte di appello, del dovere di informare l’arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore nello Stato richiedente, ai sensi dell’art. 9, comma 5-bis, L. 69/2005, introdotto dall’art. 4, comma 1, lett. h), D. Lgs. 184/2016, non determina alcuna invalidità o inefficacia dell’atto di arresto o della sentenza che dispone la consegna dell’interessato. Peraltro, pur volendo prescindere dal principio richiamato e ritenere che l’inosservanza della informazione prevista dall’art. 9, comma 5-bis, L. 69/2005 produca una nullità, questa, non riguardando l’iniziativa del PM o l’omessa citazione dell’imputato o l’assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, non è assoluta, ma a regime intermedio, attenendo all’intervento ed all’assistenza dell’imputato, e, pertanto, ai sensi degli artt. 180 e 182 , deve essere eccepita, se la parte è presente, immediatamente, ovvero, nel caso in cui non lo sia, prima della deliberazione della decisione di primo grado, costituita, nel caso in esame, da quella oggetto del ricorso (Sez. 6, 33705/2018).

Le Sezioni Unite, nello statuire l’obbligo del PM di provvedere a mettere a disposizione tempestivamente le registrazioni delle intercettazioni (SU, 20300/2010), hanno precisato che l’illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o dall’ingiustificato ritardo del PM rispetto a tale obbligo, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, lett. c), in quanto determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova, che non inficia l’attività di ricerca della stessa ed il risultato probatorio, in sé considerati. In conseguenza di tale vizio, se esso è stato ritualmente dedotto in sede di riesame ed il Tribunale non abbia potuto acquisire il relativo supporto fonico entro il termine perentorio di cui all’art. 309, comma 9, le suddette trascrizioni non possono essere utilizzate come prova nel giudizio de libertate ma ciò non determina la nullità del genetico provvedimento impositivo, legittimamente fondato sugli atti a suo tempo prodotti a sostegno della sua richiesta dal PM, né la inutilizzabilità degli esiti delle captazioni effettuate, perché questa scaturisce solo nelle ipotesi indicate dall’art. 271, comma 1, né ancora la perdita di efficacia della misura, giacché la revoca e la perdita di efficacia della misura cautelare conseguono solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge (artt. 299, 300, 301, 302, 303, 309, comma 10): gli atti di intercettazione sono in sé pienamente validi e potranno essere considerati elementi probatori non appena le difese avranno la concreta possibilità di prenderne cognizione diretta e non limitata agli schemi riassuntivi ed alle trascrizioni effettuate dalla PG (Sez. 1, 32966/2018).

L’omesso avviso all’interessato della data e del luogo di espletamento delle analisi dei campioni per i quali non è prevista la revisione configura una nullità a regime intermedio, atteso che la mancanza dell’avviso dell’inizio del procedimento di analisi non integra una violazione del contraddittorio (Sez. 3, 30884/2018).

L’omesso deposito degli atti in cancelleria prima della celebrazione dell’interrogatorio di garanzia determina la nullità dell’interrogatorio dell’indagato (o dell’imputato) ai sensi degli artt. 178, comma 1, 180, 182, nullità a regime intermedio che deve essere eccepita al compimento dell’atto, ossia dell’interrogatorio (Sez. 6, 18840/2018).

La mancata notifica all’imputato e al difensore dell’avviso della richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari, costituisce vizio di nullità relativa a regime intermedio che avrebbe dovuto essere eccepito dopo l’accertamento per la prima volta della costituzione delle parti, ai sensi degli artt. 181, comma 2, e 491, comma 1 (Sez. 1, 54075/2017).

Le nullità di ordine generale a regime intermedio non possono essere dedotte a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante delle nullità ai sensi dell’art. 183 (Sez. 3, 30654/2018).

La nullità del decreto di citazione a giudizio per l’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore di fiducia è a regime intermedio e, pertanto, deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 6, 2382/2018).

È nulla la notificazione eseguita a norma dell’art. 157, comma 8-bis, presso il difensore di fiducia, qualora l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioniTrattasi tuttavia di nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183, alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180  (Sez. 3, 29628/2018).

La dichiarazione di nomina del difensore di fiducia effettuata dall’imputato (o indagato) detenuto con atto ricevuto dal direttore dello stabilimento di custodia a norma dell’art. 123, ha immediata efficacia come se fosse direttamente ricevuta dall’AG destinataria, alla quale deve essere comunicata con urgenza con le modalità e gli strumenti previsti dall’art. 44 Att.; ne consegue che è affetto dalla nullità di carattere generale a regime intermedio di cui all’art. 178 lett. c) l’atto compiuto in mancanza del previo avviso al difensore di fiducia così tempestivamente nominato, ancorché la nomina non sia pervenuta all’ufficio dell’autorità procedente prima della fissazione dell’atto medesimo (Sez. 4, 29294/2018).

Il rituale avviso al difensore di fiducia è dovuto e la relativa omissione dà luogo a nullità, a nulla rilevando la circostanza che si tratti di impugnazione avverso la sentenza pronunciata a seguito di rito abbreviato e, pertanto, a partecipazione soltanto facoltativa delle parti (Sez. 1, 9419/2018).

È nulla ex art. 180 per difetto di contestazione, limitatamente alla dichiarazione di abitualità nel reato, la sentenza di condanna pronunciata in relazione ad imputazione che si limiti genericamente ad indicare la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale e l’esistenza delle condizioni per la dichiarazione di delinquenza abituale, in assenza di un espresso riferimento alla fattispecie d’abitualità presunta per legge ovvero a quella ritenuta dal giudice (Sez. 2, 12944/2019).

Le nullità attinenti al procedimento di assunzione della prova (ivi comprese quelle relative alla violazione dell’art. 500) che realizzino ipotesi di nullità di ordine generale sotto il profilo dell’art. 178 lett. c) (in quanto comportanti lesione del diritto di difesa nell’ambito della procedura predisposta all’accertamento dei fatti), non rientrando tra le ipotesi di cui all’art. 179, debbono considerarsi “a regime intermedio” e pertanto sanabili per effetto della mancata eccezione ad opera della parte che vi assiste; in mancanza di una tempestiva eccezione, la deduzione effettuata nei motivi di appello non può valere a causa dell’intervenuta sanatoria e decadenza (Sez. 2, 54144/2018).

La violazione del termine a comparire integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 c.p.p., e cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello. Ove, quindi il processo d’appello si celebri senza la presenza delle parti (non avendo queste chiesto la trattazione orale), detta nullità deve ritenersi tempestivamente eccepita attraverso le conclusioni scritte depositate ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 149/2020 e dell'art. 23-bis l. n. 176/2020. Invero, la rilevabilità della suddetta nullità non è esclusa dal fatto che l'udienza sia stata celebrata nelle forme indicate dalle disposizioni da ultime citate, non avendo la parte richiesto la trattazione in presenza dell'appello, atteso che il termine di cui si tratta non è previsto all'esclusivo fine di consentire la comparizione dell'imputato, ma è più in generale funzionale all'esercizio del diritto di difesa nel giudizio d'appello e, dunque, in ogni caso la sua indebita compressione vizia la legittimità di quest'ultimo (Sez. 5, 5739/2022).

La violazione del termine a comparire di venti giorni stabilita dall’art. 601, comma 3, non risolvendosi in una omessa citazione dell’imputato, costituisce una nullità a regime intermedio che risulta sanata nel caso in cui non sia eccepita entro i termini previsti dall’art. 180, richiamato dall’art. 182 (Sez. 7, 27323/2018).

Determina una nullità d’ordine generale, a regime intermedio, la mancata traduzione in udienza dell’imputato detenuto e regolarmente citato che, non essendo assoluta, non può essere rilevata né dedotta dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo (Sez. 4, 26856/2018).

L’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza non determina una nullità assoluta ed insanabile, ma una nullità a regime intermedio ai sensi dell’art. 180 la quale, pertanto, non può essere eccepita per la prima volta con l’atto introduttivo del giudizio di cassazione (Sez. 7, 11425/2018).

L’omissione della comunicazione al difensore della data di inizio delle operazioni determina la nullità a regime intermedio della perizia a norma dell’art. 178, comma 1, lett. c) e 180, da eccepire a pena di decadenza, anteriormente alla definizione del giudizio di primo grado (Sez. 6, 24930/2018).

È affetta da nullità a regime intermedio, rilevabile e/o deducibile ex art. 182, la nomina da parte del perito officiato della trascrizione delle intercettazioni, di un esperto, quale suo ausiliario, che proceda alla traduzione delle conversazioni, trattandosi di attività non meramente meccanica, che richiede di scegliere, tra più significati equipollenti di una parola, quella nella sostanza più fedele al contenuto del dialogo (Sez. 2, 6296/2016).

In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell’obbligo di dare avviso, al conducente da sottoporre in quel caso all’esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell’art. 183 , qualora l’imputato formuli una richiesta di rito abbreviato (Sez. 4, 16131/2017).

Nel procedimento di esecuzione, disciplinato dall’art. 666, si applica la norma di cui all’art. 127, comma 4 e comma 5, che dispone, a pena di nullità, che l’udienza debba essere rinviata ove il condannato, che abbia fatto richiesta di essere sentito personalmente, sia legittimamente impedito ad essere presente all’udienza; si tratta di nullità a regime cd. intermedio di cui all’art. 180 (Sez. 1, 16534/2018).