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Art. 181 - Nullità relative

1. Le nullità diverse da quelle previste dagli articoli 178 e 179 comma 2 sono dichiarate su eccezione di parte.

2. Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli compiuti nell’incidente probatorio e le nullità concernenti gli atti dell’udienza preliminare devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto all’articolo 424. Quando manchi l’udienza preliminare, le nullità devono essere eccepite entro il termine previsto dall’articolo 491 comma 1.

3. Le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio ovvero gli atti preliminari al dibattimento devono essere eccepite entro il termine previsto dall’articolo 491 comma 1. Entro lo stesso termine, ovvero con l’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, devono essere riproposte le nullità eccepite a norma del primo periodo del comma 2, che non siano state dichiarate dal giudice.

4. Le nullità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l’impugnazione della relativa sentenza.

Rassegna giurisprudenziale

Nullità relative (art. 181)

È viziata da nullità relativa l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dal comma secondo dell'art. 495, corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma secondo, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti. Ne consegue che una siffatta nullità deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182 comma 2, con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata. Infatti, il disposto dell'art. 180, secondo cui la nullità di ordine generale verificatasi nel corso del giudizio è deducibile dalla parte, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo, trova un limite nel disposto dell'art. 182 comma 2, il quale prevede una eccezione a detta regola di deducibilità, con riferimento al caso in cui la parte assista al compimento dell'atto nullo. Per tale ipotesi è sancito che la parte, se non può eccepire la nullità prima del compimento dell'atto stesso, deve farlo immediatamente dopo (Sez. 3, 12388/2020).

La sanzione processuale conseguente alla violazione delle disposizioni che definiscono il contenuto tassativo del provvedimento applicativo di una misura cautelare personale integra una nullità relativa (in quanto non riconducibile ad alcuno dei casi previsti dagli artt. 178 e 179) seppure sui generis, giacché ne è prevista la rilevabilità anche d’ufficio (ma non in ogni stato e grado del procedimento). Il relativo regime di deducibilità  in assenza di specifiche previsioni di segno diverso  è dunque quello ordinario previsto dall’art. 181 (Sez. 5, 27958/2018).

Non può essere rilevata per la prima volta in sede di legittimità la nullità derivante dalla mancanza degli elementi di identificazione dell’ordinanza che dispone la custodia in carcere, previsti dall’art. 292, comma secondo lett. b) , trattandosi di nullità relativa, disciplinata dalle regole generali in tema di deducibilità e segnatamente dall’art. 181, ultimo comma, con la conseguenza che essa deve essere eccepita con l’impugnazione dell’ordinanza applicativa dinanzi al TDR, restando altrimenti preclusa la sua deducibilità e la sua rilevabilità (Sez. 5, 4618/2015).

L’omesso avviso all’indagato della data fissata per l’udienza camerale di riesame è causa di una nullità che, seppur non definita assoluta dall’art. 127, comma 5, e non attinente ad una ipotesi in cui è obbligatoria la presenza del difensore, soggiace alla disciplina di cui agli artt. 180, 181 e 182 (Sez. 4, 41375/2016).

Se è vero che, quando è stata proposta opposizione, il decreto penale deve essere revocato, tuttavia esso funge sostanzialmente da atto di introduzione del giudizio conseguente all’opposizione e l’imputazione non può che essere quella risultante dal decreto penale: in caso contrario, come nella specie, si verifica un’invalidità della citazione a giudizio per omessa enunciazione del fatto in forma chiara e precisa (artt. 456, comma 1, 429 comma 1 lett. c) e comma 2); si tratta di nullità relativa che, a norma dell’articolo 181, deve essere dedotta, come pure avvenuto nella specie, nel termine di cui all’articolo 491, comma 1, ossia subito dopo il compimento delle formalità relative alla costituzione delle parti (Sez. 3, 19689/2018).

La nullità conseguente all’incompatibilità dell’interprete ha natura relativa e, pertanto, nell’ipotesi in cui la parte vi assista, deve essere eccepita, a pena di decadenza, prima del compimento dell’atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo (Sez. 4, 29113/2018).

L’inosservanza dell’obbligo di traduzione degli atti del procedimento instaurato nei confronti dell’imputato alloglotta causa una nullità relativa eccepibile ex art. 181 (Sez. 7, 44820/2017).

L’inosservanza del termine di comparizione dell’imputato costituisce una nullità relativa, che è sanata se non eccepita nei termini di cui all’art. 181 e non una nullità assoluta, configurabile solo in caso di omessa citazione dello stesso (Sez. 7, 28638/2018).

L’indeterminatezza/incompletezza dell’imputazione si traduce in una nullità relativa, ex art. 181 comma 3, che deve essere rilevata alla prima udienza dibattimentale nel termine di cui all’art. 491 comma 1 ovvero subito dopo l’accertamento della costituzione delle parti (Sez. 4, 13457/2017).

La revoca dell’ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’art. 182, comma 2, con la conseguenza che in caso contrario essa è sanata (Sez. 2, 18206/2018).

L’omissione dell’avvertimento relativo alla facoltà per i prossimi congiunti dell’imputato di astenersi dal deporre non determina l’inutilizzabilità della testimonianza del congiunto non avvertito, bensì una nullità di natura relativa, che deve pertanto essere eccepita immediatamente dalla parte che assiste alla deposizione e comunque, a pena di decadenza, entro i termini fissati all’art. 181 (Sez. 7, 32264/2018).

La celebrazione del giudizio di appello con rito camerale, fuori dai casi previsti dall’art. 599, determina una nullità relativa soggetta ai limiti di deducibilità di cui all’art. 182 (ossia deve essere eccepita a pena di decadenza, dalle parti presenti prima che venga compiuto il primo atto del procedimento o, se non è possibile, subito dopo (Sez. 2, 3663/2016).