CAPO I - DEI DELITTI CONTRO IL MATRIMONIO
1. Chiunque, essendo legato da un matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.
2. La pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei.
3. Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, è dichiarato nullo, ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato è estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.
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1. Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall’articolo precedente decorre dal giorno in cui è sciolto uno dei due matrimoni o è dichiarato nullo il secondo per bigamia.
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Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi fraudolenti occulta all’altro coniuge l’esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio è punito, se il matrimonio è annullato a causa dell’impedimento occultato, con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da euro 206 a euro 1.032 (1).
(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.
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[1. La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno.
2. Con la stessa pena è punito il correo dell’adultera.
3. La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina.
4. Il delitto è punibile a querela del marito.]
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 126/1968, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma dell’art. 559.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 126/1968, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma dell’art. 559. Con sentenza 147/1969 ha inoltre dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 559, comma terzo, e 560, comma primo e, ai sensi dell’art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, delle seguenti disposizioni dello stesso codice: a) art. 559, comma quarto; b) art. 560, commi secondo e terzo; c) art. 561; d) art. 562, comma prima, nella parte relativa alla perdita della autorità maritale per effetto della condanna per il delitto di concubinato; e) art. 562, commi secondo e terzo; f) art. 563.
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[1. Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni.
2. La concubina è punita con la stessa pena.
3. Il delitto è punibile a querela della moglie.]
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 novembre-3 dicembre 1969, n. 147, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 560, comma primo, c.p. ai sensi dell’art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, delle seguenti disposizioni dello stesso codice: I) art. 559, comma quarto; II) art. 560, commi secondo e terzo; III) art. 561, IV) art. 562, primo comma, nella parte relativa alla perdita dell’autorità maritale per effetto della condanna per il delitto di concubinato; V) art. 562, commi secondo e terzo; VI) art. 563.
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[1. Nel caso preveduto dall’articolo 559, non è punibile la moglie quando il marito l’abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.
2. Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non è punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell’altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato.
3. Se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per colpa propria e dell’altro coniuge o per mutuo consenso, la pena è diminuita.]
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 126/1968, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma dell’art. 559. Con sentenza 147/1969 ha inoltre dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 559, comma terzo, e 560, comma primo e, ai sensi dell’art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, delle seguenti disposizioni dello stesso codice: a) art. 559, comma quarto; b) art. 560, commi secondo e terzo; c) art. 561; d) art. 562, comma prima, nella parte relativa alla perdita della autorità maritale per effetto della condanna per il delitto di concubinato; e) art. 562, commi secondo e terzo; f) art. 563.
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[1. La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 560 importa la perdita dell’autorità maritale.
2. Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice può, sull’istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell’interesse del coniuge offeso e della prole.
3. Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di aver effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, non è presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale.]
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 126/1968, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma dell’art. 559. Con sentenza 147/1969 ha inoltre dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 559, comma terzo, e 560, comma primo e, ai sensi dell’art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, delle seguenti disposizioni dello stesso codice: a) art. 559, comma quarto; b) art. 560, commi secondo e terzo; c) art. 561; d) art. 562, comma prima, nella parte relativa alla perdita della autorità maritale per effetto della condanna per il delitto di concubinato; e) art. 562, commi secondo e terzo; f) art. 563.
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[1. Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato.
2. Estinguono altresì il reato:
1) la morte del coniuge offeso;
2) l’annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato.
L’estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.]
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 126/1968, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma dell’art. 559. Con sentenza 147/1969 ha inoltre dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 559, comma terzo, e 560, comma primo e, ai sensi dell’art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, delle seguenti disposizioni dello stesso codice: a) art. 559, comma quarto; b) art. 560, commi secondo e terzo; c) art. 561; d) art. 562, comma prima, nella parte relativa alla perdita della autorità maritale per effetto della condanna per il delitto di concubinato; e) art. 562, commi secondo e terzo; f) art. 563.
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