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Art. 562 - Pena accessoria e sanzione civile (1)

[1. La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 560 importa la perdita dell’autorità maritale.

2. Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice può, sull’istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell’interesse del coniuge offeso e della prole.

3. Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di aver effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, non è presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale.]

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 126/1968, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma dell’art. 559. Con sentenza 147/1969 ha inoltre dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 559, comma terzo, e 560, comma primo e, ai sensi dell’art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, delle seguenti disposizioni dello stesso codice: a) art. 559, comma quarto; b) art. 560, commi secondo e terzo; c) art. 561; d) art. 562, comma prima, nella parte relativa alla perdita della autorità maritale per effetto della condanna per il delitto di concubinato; e) art. 562, commi secondo e terzo; f) art. 563.

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