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Art. 563 - Estinzione del reato (1)

[1. Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato.

2. Estinguono altresì il reato:

1) la morte del coniuge offeso;

2) l’annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato.

L’estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.]

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 126/1968, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma dell’art. 559. Con sentenza 147/1969 ha inoltre dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 559, comma terzo, e 560, comma primo e, ai sensi dell’art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, delle seguenti disposizioni dello stesso codice: a) art. 559, comma quarto; b) art. 560, commi secondo e terzo; c) art. 561; d) art. 562, comma prima, nella parte relativa alla perdita della autorità maritale per effetto della condanna per il delitto di concubinato; e) art. 562, commi secondo e terzo; f) art. 563.

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