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Art. 561 - Casi di non punibilità. Circostanza attenuante (1)

[1. Nel caso preveduto dall’articolo 559, non è punibile la moglie quando il marito l’abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.

2. Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non è punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell’altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato.

3. Se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per colpa propria e dell’altro coniuge o per mutuo consenso, la pena è diminuita.]

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 126/1968, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma dell’art. 559. Con sentenza 147/1969 ha inoltre dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 559, comma terzo, e 560, comma primo e, ai sensi dell’art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, delle seguenti disposizioni dello stesso codice: a) art. 559, comma quarto; b) art. 560, commi secondo e terzo; c) art. 561; d) art. 562, comma prima, nella parte relativa alla perdita della autorità maritale per effetto della condanna per il delitto di concubinato; e) art. 562, commi secondo e terzo; f) art. 563.

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