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Art. 560 - Concubinato (1)

[1. Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni.

2. La concubina è punita con la stessa pena.

3. Il delitto è punibile a querela della moglie.]

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 novembre-3 dicembre 1969, n. 147, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 560, comma primo, c.p. ai sensi dell’art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, delle seguenti disposizioni dello stesso codice: I) art. 559, comma quarto; II) art. 560, commi secondo e terzo; III) art. 561, IV) art. 562, primo comma, nella parte relativa alla perdita dell’autorità maritale per effetto della condanna per il delitto di concubinato; V) art. 562, commi secondo e terzo; VI) art. 563.

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