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Art. 559 - Adulterio (1) (2)

[1. La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno.

2. Con la stessa pena è punito il correo dell’adultera.

3. La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina.

4. Il delitto è punibile a querela del marito.]

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 126/1968, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma dell’art. 559.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 126/1968, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma dell’art. 559. Con sentenza 147/1969 ha inoltre dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 559, comma terzo, e 560, comma primo e, ai sensi dell’art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, delle seguenti disposizioni dello stesso codice: a) art. 559, comma quarto; b) art. 560, commi secondo e terzo; c) art. 561; d) art. 562, comma prima, nella parte relativa alla perdita della autorità maritale per effetto della condanna per il delitto di concubinato; e) art. 562, commi secondo e terzo; f) art. 563.

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