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Art. 558 - Induzione al matrimonio mediante inganno

Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi fraudolenti occulta all’altro coniuge l’esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio è punito, se il matrimonio è annullato a causa dell’impedimento occultato, con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da euro 206 a euro 1.032 (1).

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

Il fatto costitutivo del delitto di cui all’art. 558 consiste nel contrarre matrimonio avente effetti civili, occultando fraudolentemente all’altro coniuge l’esistenza di un impedimento diverso da quello derivante da un precedente matrimonio; l’impedimento deve concretarsi in una vera e propria causa di annullamento del matrimonio, mentre la condotta dell’agente consiste nel porre in essere mezzi fraudolenti idonei ad occultare l’impedimento di che trattasi, non bastando quindi il mero silenzio e neppure un mero contegno omissivo ma necessitando mezzi positivi di inganno per captare l’altrui volontà (Corte di appello di Roma, 21.12.1977).