Art. 557 - Prescrizione del reato
1. Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall’articolo precedente decorre dal giorno in cui è sciolto uno dei due matrimoni o è dichiarato nullo il secondo per bigamia.
Rassegna di giurisprudenza
Si rinvia alla giurisprudenza riportata in riferimento agli artt. 157 e ss.