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Art. 557 - Prescrizione del reato

1. Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall’articolo precedente decorre dal giorno in cui è sciolto uno dei due matrimoni o è dichiarato nullo il secondo per bigamia.

Rassegna di giurisprudenza

Si rinvia alla giurisprudenza riportata in riferimento agli artt. 157 e ss.