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Art. 276 - Attentato contro il Presidente della Repubblica

1. Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica è punito con l’ergastolo (1).

(1) Articolo così sostituito dall’art. 2, L. 1317/1947.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano precedenti significativi in termini.