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Art. 277 - Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica (1)

1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, attenta alla libertà del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 2, L. 11 novembre 1947, n. 1317.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano precedenti significativi in termini.