Art. 277 - Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica (1)
1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, attenta alla libertà del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 2, L. 11 novembre 1947, n. 1317.
Rassegna di giurisprudenza
Non risultano precedenti significativi in termini.