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Art. 278 - Offese all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica (1)

1. Chiunque offende l’onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 2, L. 1317/1947.

Rassegna di giurisprudenza

Per la consumazione del reato previsto dall’art. 278  offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica – non è richiesto che l’offesa diretta a quest’ultimo avvenga col mezzo della stampa, essendo sufficiente la semplice comunicazione dell’offesa ad un terzo con qualsiasi mezzo (fattispecie in cui si l’offesa era contenuta in una lettera pubblicata su un quotidiano dopo che la stessa era stata recapitata al direttore del giornale che in quel momento si trovava in una città diversa da quella di pubblicazione del giornale medesimo.

La Corte ha ritenuto che  essendo stato dai giudici di merito escluso il concorso nel reato da parte del direttore del quotidiano, condannato infatti per il reato previsto dall’art. 57 in relazione all’art. 278 per aver omesso di esercitare il prescritto controllo sul giornale da lui diretto  correttamente era stata ritenuta la competenza territoriale del tribunale della città in cui si trovava il direttore del giornale al momento in cui aveva ricevuto la lettera in questione, essendo stato il primo a conoscere il contenuto offensivo di detto documento) (Sez. 1, 9880/1997).