CAPO II - DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNA DELLO STATO
1. Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica è punito con l’ergastolo (1).
(1) Articolo così sostituito dall’art. 2, L. 1317/1947.
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1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, attenta alla libertà del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 2, L. 11 novembre 1947, n. 1317.
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1. Chiunque offende l’onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 2, L. 1317/1947.
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[1. Chiunque pubblicamente fa risalire al Presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da euro 103 a euro 1.032.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 12, L. 85/2006.
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1. Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.
2. Se dall’attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.
3. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell’esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.
4. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l’ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.
5. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti (2).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 2, DL 625/1979. Il presente articolo, nel testo originario (Attentato contro il Capo del Governo), era stato abrogato dall’art. 3, DLGS LGT 288/1944.
(2) Comma così sostituito dall’art. 4, L. 34/2003.
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1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l’uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
2. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell’articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.
3. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.
4. Se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità pubblica ovvero un grave danno per l’economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.
5. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 3, L. 34/2003.
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[1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, attenta alla libertà del Capo del Governo è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 3, DLGS LGT 288/1944.
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[1. Chiunque offende l’onore o il prestigio del Capo del Governo è punito con la reclusione da uno a cinque anni.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 3, DLGS LGT 288/1944.
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1. Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
(1) Articolo così sostituito prima dall’art. 2, L. 1317/1947 e poi dall’art. 3, L. 85/2006.
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1. Chiunque promuove un’insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l’ergastolo e, se l’insurrezione avviene, con la morte (1).
2. Coloro che partecipano all’insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con la morte (1).
3. L’insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito.
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall’art. 1, DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena all’ergastolo.
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1. Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con la morte (1).
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall’art. 1, DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena all’ergastolo.
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1. Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato è punito con l’ergastolo.
Se la guerra civile avviene, il colpevole è punito con la morte (1).
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall’art. 1, DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.
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1. Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell’esercitarlo indebitamente è punito con la reclusione da sei a quindici anni.
2. Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.
3. Se il fatto è commesso in tempo di guerra, il colpevole è punito con l’ergastolo; ed è punito con la morte (1), se il fatto ha compromesso l’esito delle operazioni militari.
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall’art. 1, DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.
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1. Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni (1).
2. La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.
(1) Comma così modificato dall’art. 7, secondo comma, L. 210/1995.
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1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica o al Governo l’esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;
2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l’esercizio delle loro funzioni (1).
(1) Articolo sostituito prima dall’art. 2, L. 1317/1947, poi dall’art. 1, L. 655/1957 ed infine dall’art. 4, L. 85/2006.
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1. Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell’ergastolo.
4. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.
5. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. 6. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell’ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell’ipotesi prevista dal terzo comma.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 2, DL 59/1978.
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1. Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
2. Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell’articolo 289-bis.
3. Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall’articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.
(1) Articolo introdotto dal DLGS 21/2018. La fattispecie era precedentemente regolata dall’art. 3 L. 718/1985.
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1. Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale o l’ordine giudiziario, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 (1).
2. La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le forze armate dello Stato o quelle della liberazione (2).
(1) Comma così modificato dall’art. 11, L. 85/2006.
(2) Articolo così sostituito prima dall’art. 2, L. 1317/1947 e poi dall’art. 1, L. 655/1957.
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1. Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289, è parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci (1).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 2, L. 1317/1947.
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1. Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
(1) Articolo così modificato dall’art. 11, L. 85/2006.
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1. Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.
2. Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni.
3. Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 5, L. 85/2006.
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[1. La pena prevista nei casi indicati dall’articolo 278 (offesa all’onore o al prestigio del presidente della Repubblica), dall’art. 290, comma secondo (vilipendio delle forze armate), e dall’art. 292 (vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato), è aumentata, se il fatto è commesso dal militare in congedo.
2. Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato di appartenere alle forze armate dello Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del codice penale militare di pace].
(1) Articolo abrogato dall’art. 12, L. 85/2006.
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[Nei casi indicati dai due articoli precedenti (1), la pena è aumentata se il fatto è commesso dal cittadino in territorio estero].
(1) Articolo abrogato dall’art. 12, L. 85/2006.
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