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Art. 288 - Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero

1. Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni (1).

2. La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.

(1) Comma così modificato dall’art. 7, secondo comma, L. 210/1995.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano precedenti significativi in termini.