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Art. 289 - Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali

1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o al Governo l’esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l’esercizio delle loro funzioni (1).

(1) Articolo sostituito prima dall’art. 2, L. 1317/1947, poi dall’art. 1, L. 655/1957 ed infine dall’art. 4, L. 85/2006.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano precedenti significativi in termini.