Art. 289-bis - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (1)
1. Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell’ergastolo.
4. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.
5. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. 6. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell’ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell’ipotesi prevista dal terzo comma.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 2, DL 59/1978.
Rassegna di giurisprudenza
E' costituzionalmente illegittimo l’art. 58-quater, comma 4 Ord. Penit. nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all’art. 630 che abbiano cagionato la morte del sequestrato nonché, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all’art. 289-bis che abbiano cagionato la morte del sequestrato (Corte costituzionale, 229/2019).
Con la sentenza 68/2012, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità»: la parziale declaratoria di illegittimità costituzionale – delineata sulla base della fattispecie circostanziale di cui all’art. 311 – muove dal rilievo del parallelismo tra la disciplina del sequestro di persona a scopo di estorsione e quella del sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis), fattispecie, quest’ultima, alla quale è applicabile la circostanza attenuante della lieve entità del fatto (Sez. 5, 28245/2017).