Art. 289-ter - Sequestro di persona a scopo di coazione (1)
1. Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
2. Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell’articolo 289-bis.
3. Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall’articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.
(1) Articolo introdotto dal DLGS 21/2018. La fattispecie era precedentemente regolata dall’art. 3 L. 718/1985.
Rassegna di giurisprudenza
Non risultano precedenti significativi in termini.