Art. 290 - Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate
1. Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale o l’ordine giudiziario, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 (1).
2. La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le forze armate dello Stato o quelle della liberazione (2).
(1) Comma così modificato dall’art. 11, L. 85/2006.
(2) Articolo così sostituito prima dall’art. 2, L. 1317/1947 e poi dall’art. 1, L. 655/1957.
Rassegna di giurisprudenza
L’elemento soggettivo del delitto di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate consiste nel dolo generico, e quindi nella coscienza e volontà di esprimere offensivi e aggressivi giudizi nei confronti delle istituzioni tutelate, con l’intenzione di produrre l’evento costituito dalla pubblica manifestazione di disprezzo delle stesse, con conseguente irrilevanza dei motivi particolari che possano aver indotto l’agente a commettere consapevolmente il fatto vilipendioso addebitato (Sez. 1, 28730/2013).
In un regime democratico, quale è quello instaurato dalla Costituzione repubblicana, sono ammesse critiche, anche severe, alle istituzioni vigenti, onde assicurarne l’adeguamento ai mutamenti della coscienza sociale. Quando, tuttavia la manifestazione di pensiero sia diretta a negare ogni rispetto o fiducia all’istituzione, inducendo i destinatari al disprezzo o alla disobbedienza, non può parlarsi di mera critica bensì di condotta vilipendiosa (Sez. 1, 7386/1979).
Il diritto di critica e di libera manifestazione del pensiero supera il suo limite giuridico costituito dal rispetto del prestigio delle istituzioni repubblicane e decanta, quindi, nell’abuso del diritto e cioè nel fatto-reato costituente il delitto di vilipendio, allorché la critica trascenda nel gratuito oltraggio, fine a sé stesso. L’elemento soggettivo del reato di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate, consiste nella coscienza e volontà di esprimere offensivi ed aggressivi giudizi nei confronti delle istituzioni tutelate con l’intenzione di produrre l’evento costituito dalla pubblica manifestazione di disprezzo delle stesse.
Integra l’elemento materiale del reato di vilipendio ogni espressione dal significato offensivo univoco esprimente disprezzo verso l’istituzione tutelata. Il corpo delle guardie di pubblica sicurezza fa parte delle Forze armate dello Stato e rientra, quindi, nel novero delle istituzioni il cui prestigio è tutelato dall’art. 290 (Sez. 1, 5864/1979).