Art. 287 - Usurpazione di potere politico o di comando militare
1. Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell’esercitarlo indebitamente è punito con la reclusione da sei a quindici anni.
2. Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.
3. Se il fatto è commesso in tempo di guerra, il colpevole è punito con l’ergastolo; ed è punito con la morte (1), se il fatto ha compromesso l’esito delle operazioni militari.
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall’art. 1, DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.
Rassegna di giurisprudenza
Non risultano precedenti significativi in termini.