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Art. 286 - Guerra civile

1. Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato è punito con l’ergastolo.

Se la guerra civile avviene, il colpevole è punito con la morte (1).

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall’art. 1, DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.

Rassegna di giurisprudenza

Tra il reato di banda armata e quello di guerra civile non è configurabile alcuna specialità, assorbimento o sussidiarietà. Il delitto banda armata è un reato-mezzo, caratterizzato dalla finalità di commettere uno dei delitti contro la personalità internazionale od interna dello Stato, previsti dall’art. 302, ma non si identifica con il reato-fine, poiché la realizzazione di quest’ultimo non è considerata né elemento costitutivo del reato e neppure circostanza aggravante. Ne consegue che, se il fine si realizza, il reato posto in essere non può che concorrere con quello ritenuto reato-mezzo (Sez. 1, 2600/1987).