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Art. 285 - Devastazione, saccheggio e strage

1. Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con la morte (1).

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall’art. 1, DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena all’ergastolo.

Rassegna di giurisprudenza

L’art. 285 prevede la commissione di un fatto, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, diretto a portare nel territorio dello Stato o in una parte di esso, la devastazione, il saccheggio o la strage. Pertanto, il reato è correlato ad un duplice dolo specifico, in rapporto al fine dell’attentato ed all’intento di cagionare determinati nocumenti. Ma tali obiettivi criminosi, secondo il significato letterale della norma, risultano prospettati alternativamente, sicché è sufficiente, ai fini della consumazione del delitto, un fatto diretto a realizzarne uno, con esclusione degli altri (Sez. 5, 11290/1994).

Il delitto di cui all’art. 285 si differenzia da quello di cui all’art. 422 unicamente per la presenza, nel primo, del dolo specifico costituito dalla intenzione che l’evento si ripercuota sulle istituzioni statuali come lesione anche alla personalità giuridica dello Stato. Il dolo specifico costituito dalla intenzione di uccidere, richiesto dall’art. 422, non può essere surrogato dal dolo eventuale che riguarda il dolo generico e che, essendo indiretto, è ontologicamente incompatibile con quello specifico (Sez. 1, 10233/1989).

La riconosciuta natura eversiva di una associazione (nella specie «Ordine Nero») non può trasformare, per ciò solo, un delitto di strage comune in quella politica prevista dall’art. 285. Non integra il delitto di strage politica, di cui all’art. 285, bensì quello di strage comune, previsto dall’art. 422, l’attentato compiuto contro la sede di un partito politico. Tali organismi, infatti, non possono identificarsi, istituzionalmente, con la personalità dello Stato, né con alcuna delle sue articolazioni, anche se la Costituzione, all’art. 49, li prevede come strumenti per realizzare il diritto dei cittadini di concorrere, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale (fattispecie relativa ad attentato compiuto da «Ordine Nero» contro una sede del partito socialista italiano) (Sez. 1, 4932/1987).

Integra il reato di saccheggio il fatto commesso da una pluralità di persone che si impossessa indiscriminatamente di una rilevante quantità di oggetti con azione sorretta da spirito di assoluta prepotenza e noncuranza per l’ordine costituito (Sez. 1, 13466/1981).

L’elemento materiale del delitto previsto dall’art. 285 consiste nel compimento di qualsiasi fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso. È, quindi, sufficiente, per l’essenza del reato, che sia posto in essere un tentativo idoneo a produrre l’evento considerato dalla legge (Sez. 1, 1684/1978).

Il delitto di strage politica previsto dall’art. 285 si differenzia da quello di strage comune soltanto per la presenza, nel primo reato, dell’elemento psicologico subspecifico (fine - motivo), che segna la connessione tra l’azione e l’intento finalistico di recare offesa alla personalità dello Stato, restando per il resto identiche le due figure delittuose nell’elemento obiettivo e nell’elemento subiettivo proprio del reato (dolo). In altri termini, la strage è reato comune (contro la pubblica incolumità) se l’agente non abbia avuto altro fine che quello di uccidere private persone; diventa reato speciale politico (SU, 1/1970).