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Art. 284 - Insurrezione armata contro i poteri dello Stato

1. Chiunque promuove un’insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l’ergastolo e, se l’insurrezione avviene, con la morte (1).

2. Coloro che partecipano all’insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con la morte (1).

3. L’insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall’art. 1, DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena all’ergastolo.

Rassegna di giurisprudenza

Perché si abbia promuovimento di insurrezione armata contro lo Stato ai sensi dell’art. 284 non è sufficiente una mera attività di propaganda (prevista come illecito specifico dall’art. 272), ma occorre che la condotta dell’agente crei i concreti presupposti per una insurrezione che sia dotata di potenzialità offensiva (Sez. 1, 4563/1991).

I delitti di insurrezione armata contro i poteri dello Stato e di guerra civile si differenziano da quelli di cospirazione politica mediante associazione e di banda armata in quanto questi ultimi, pur essendo finalizzati alla sovversione violenta degli ordinamenti dello Stato e all’instaurazione della dittatura di classe, in realtà, restano nell’ambito meramente preparatorio rispetto ai delitti a scopo di insurrezione armata e di guerra civile dei quali, in definitiva, sono i mezzi strumentali (Sez. 1, 54/1984).

Il delitto di banda armata non è elemento costitutivo né circostanza aggravante del delitto di insurrezione armata contro i poteri dello Stato né di quello di guerra civile e non può, pertanto, essere agli stessi reati assorbito o escluso (Sez. 1, 2028/1983).