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Art. 283 - Attentato contro la costituzione dello Stato (1)

1. Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

(1) Articolo così sostituito prima dall’art. 2, L. 1317/1947 e poi dall’art. 3, L. 85/2006.

Rassegna di giurisprudenza

La tutela apprestata dall’art. 283 non è volta a garantire lo statu quo giuridico ma piuttosto la legittimità della evoluzione costituzionale, che deve essere attuata solo con i mezzi che sono propri dell’ordinamento vigente.

Ne consegue che l’attività di chi ricorre a mezzi di violenza e di distruzione anziché sollecitare quelli previsti dalla legge (ad es. dagli artt. 116, 132 e 138 della Costituzione), confluisce univocamente nello schema delittuoso previsto dalla suddetta norma. L’ordinamento regionale, provinciale e comunale fa parte integrante della Costituzione, sì che ogni suo mutamento, perseguito con mezzi non consentiti, realizza la figura di reato prevista dall’art. 283 (Sez. 1, 1569/1969).