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Art. 291 - Vilipendio alla nazione italiana (1)

1. Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

(1) Articolo così modificato dall’art. 11, L. 85/2006.

Rassegna di giurisprudenza

Ai fini della configurabilità del reato di vilipendio alla nazione italiana, non è necessario che la manifestazione di vilipendio sia specifica e indirizzata a persone determinate alle quali cagioni turbamento psichico, essendo sufficiente ogni espressione di ingiuria o di disprezzo pronunciata con la coscienza e volontà di ledere il prestigio o l’onore della collettività nazionale (imputazione fondata sulla pronuncia dell’espressione "In questo schifo di Italia di merda" in presenza di personale dell’arma dei carabinieri) (Sez. 1, 28730/2013).