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Art. 292 - Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato (1)

1. Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.

2. Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni.

3. Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 5, L. 85/2006.

Rassegna di giurisprudenza

Il prestigio dello Stato, dei suoi emblemi e delle sue istituzioni rientra tra i beni costituzionalmente garantiti, per cui si pone come limite ad altri diritti costituzionalmente protetti e la sua tutela non è in contrasto con gli art. 9 e 10 CEDU, in quanto esplicativi degli art. 21 e 25 Cost. (Sez. 1, 6822/1989).

Ai fini della sussistenza del delitto di cui all’art. 292 è necessario che la condotta di vilipendio si concretizzi in un atto di denigrazione di una bandiera nazionale e non anche di un’altra cosa che ne riporta i colori (Sez. 1, 23690/2011).

L’art. 5 della L. 85/2006 ha modificato l’art. 292, prevedendo per l’ipotesi aggravata di vilipendio alla bandiera una pena più mite, sicché, attesa la sostanziale continuità strutturale delle fattispecie criminose disciplinate dalle leggi penali succedutesi nel tempo, il più favorevole regime sanzionatorio è applicabile ai sensi dell’art. 2, comma quarto, nei processi pendenti in relazione a fatti commessi nel vigore della precedente normativa (Sez. 1, 22891/2006).

La bandiera nazionale è penalmente tutelata dall’art. 292 non come oggetto in sè (diversamente da quanto di verifica, ad esempio, con riguardo al vilipendio di tombe o di cadavere, per il quale si richiede quindi che la condotta vilipendiosa si concretizzi in atti di materiale manomissione del suo oggetto), ma unicamente per il suo valore simbolico, suscettibile, per sua natura, di essere leso anche da semplici manifestazioni verbali di disprezzo, la cui penale rilevanza, ai fini della configurabilità del reato, richiede quindi soltanto la percepibilità da parte di altri soggetti e non anche la presenza della res, da riguardarsi, in quanto tale, come del tutto indifferente (Sez. 1, 48902/2003).