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CAPO II - DELLE OFFESE AL PUDORE E ALL’ONORE SESSUALE

Art. 527 - Atti osceni

[1. Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 (1).]

2. Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano (2).

[3. Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.] (3).

(1) Comma così modificato (e fattispecie conseguentemente depenalizzata) dall’art. 2, comma 1, lett. a), DLGS 8/2016.

(2) Comma aggiunto dal comma 22 dell’art. 3, L. 94/2009 e, successivamente, così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), DLGS 8/2016.

(3) Articolo così modificato dall’art. 44, DLGS 507/1999.

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Art. 528 - Pubblicazioni e spettacoli osceni

[1. Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente , fabbrica, introduce nel territorio dello Stato , acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000(1).

2. Alla stessa sanzione soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente (2).]

3. Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103 a chi (3):

1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;

2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.

4. Nel caso preveduto dal n. 2, la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell’autorità.

(1) Comma così modificato (con conseguente depenalizzazione della fattispecie ivi descritta) ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981 e, successivamente, dall’art. 2, comma 2, lett. a), DLGS 8/2016, a decorrere dal 6 febbraio 2016.

(2) Comma così modificato (con conseguente depenalizzazione della fattispecie ivi descritta) dall’art. 2, comma 2, lett. b), DLGS 8/2016.

(3) Alinea così modificato dall’art. 2, comma 2, lett. c), DLGS 8/2016.

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Art. 529 - Atti e oggetti osceni: nozione

1. Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.

2. Non si considera oscena l’opera d’arte o l’opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.

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Art. 530 - Corruzione di minorenni (1)

[1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli 519, 520 e 521, commette atti di libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni sedici è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi induce persona minore degli anni sedici a commettere atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole, o su altri.

3. La punibilità è esclusa se il minore è persona già moralmente corrotta.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 1, L. 66/1996.

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Art. 531 (1) - Istigazione alla prostituzione e favoreggiamento

[1. Chiunque, per servire all’altrui libidine, induce alla prostituzione una persona di età minore, o in stato d’infermità o deficienza psichica, ovvero ne eccita la corruzione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire tremila a diecimila. Se soltanto ne agevola la prostituzione o la corruzione, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire tremila a diecimila.

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di una minorenne coniugata, ovvero di una persona minore affidata al colpevole per ragione di servizio o di lavoro.

3. La pena è raddoppiata:

1) se il fatto è commesso in danno di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il padre o la madre adottivi, il marito, il fratello, la sorella, il tutore;

3) se al colpevole la persona è stata affidata per ragione di cura, di educazione, d’istruzione, di vigilanza o di custodia].

(1) Articolo abrogato dall’art. 3 L. 75/1958.

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Art. 532 (1) - Istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella

[1. Chiunque, per servire all’altrui libidine, induce alla prostituzione la discendente, la moglie, la sorella, ovvero l’affine in linea retta discendente, le quali siano maggiori di età, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire tremila a diecimila.

2. Se il colpevole ha soltanto agevolato la prostituzione, la pena è ridotta alla metà.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 3 L. 75/1958.

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Art. 533 - Costrizione alla prostituzione (1)

[1. Chiunque, per servire all’altrui libidine, con violenza o minaccia, costringe una persona di età minore o una donna maggiorenne alla prostituzione è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire cinquemila a quindicimila.

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di donna coniugata, ovvero di una persona minore affidata al colpevole per ragione di servizio o di lavoro.

2. La pena è raddoppiata nei casi previsti dai nn. 1, 2 e 3 dell’art. 531].

(1) Articolo abrogato dall’art. 3 L. 75/1958.

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Art. 534 - Sfruttamento di prostitute (1)

[1. Chiunque si fa mantenere, anche in parte, da una donna, sfruttando i guadagni che essa ricava dalla sua prostituzione, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire mille a diecimila].

(1) Articolo abrogato dall’art. 3 L. 75/1958.

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Art. 535 - Tratta di donne e di minori (1)

[1. Chiunque, sapendo che una persona di età minore, o una donna maggiorenne in stato di infermità o deficienza psichica, sarà, nel territorio di un altro Stato, tratta alla prostituzione, la induce a recarvisi, ovvero s’intromette per agevolarne la partenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire tremila.

2. La pena è raddoppiata nei casi preveduti dai nn. 1, 2 e 3 dell’art. 531, ovvero se il fatto è commesso in danno di due o più persone, anche se dirette in paesi diversi.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 3 L. 75/1958.

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Art. 536 (1) - Tratta di donne e di minori, mediante violenza, minaccia o inganno

[1. Chiunque, sapendo che una persona di età minore, o una donna maggiorenne, sarà, nel territorio di un altro Stato, tratta alla prostituzione, la costringe, con violenza o minaccia, a recarvisi è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

2. Alla stessa pena soggiace chi, con inganno, determina una donna maggiorenne a recarsi nel territorio di un altro Stato, ovvero si intromette per agevolarne la partenza, sapendo che all’estero sarà tratta alla prostituzione.

3. Si applicano i capoversi dell’art. 533.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 3 L. 75/1958.

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Art. 537 - Tratta di donne e di minori commessa all’estero

1. I delitti preveduti dai due articoli precedenti (1) sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero.

(1) Il riferimento «ai due articoli precedenti» deve ritenersi non più operante per la intervenuta abrogazione degli articoli da 531 a 536 c.p., disposta con la L. 75/1958, sulla abolizione della regolamentazione della prostituzione. Le disposizioni già contenute negli abrogati artt. 535 e 536 c.p. debbono ora ritenersi trasfuse negli artt. 3, nn. 6 e 7, e 4, n. 1, della medesima L. 75.

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Art. 538 - Misura di sicurezza

1. Alla condanna per il delitto preveduto dall’articolo 531 può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva. La misura di sicurezza detentiva è sempre aggiunta nei casi preveduti dagli articoli 532, 533, 534, 535 e 536 (1).

(1) Le disposizioni contenute in questi articoli sono state sostituite da quelle contenute nell’art. 3, L. 75/1958, sulla abolizione della regolamentazione della prostituzione. La misura di sicurezza è applicabile ora ai delitti previsti nella medesima L. 75.

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