x

x

Art. 538 - Misura di sicurezza

1. Alla condanna per il delitto preveduto dall’articolo 531 può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva. La misura di sicurezza detentiva è sempre aggiunta nei casi preveduti dagli articoli 532, 533, 534, 535 e 536 (1).

(1) Le disposizioni contenute in questi articoli sono state sostituite da quelle contenute nell’art. 3, L. 75/1958, sulla abolizione della regolamentazione della prostituzione. La misura di sicurezza è applicabile ora ai delitti previsti nella medesima L. 75.

Rassegna di giurisprudenza

Come precisato nella nota (1), l’estensione della punibilità sancita dall’art. 537 ha come reati presupposti le fattispecie incriminatrici di parte speciale contenute nella Legge Merlin.