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Art. 537 - Tratta di donne e di minori commessa all’estero

1. I delitti preveduti dai due articoli precedenti (1) sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero.

(1) Il riferimento «ai due articoli precedenti» deve ritenersi non più operante per la intervenuta abrogazione degli articoli da 531 a 536 c.p., disposta con la L. 75/1958, sulla abolizione della regolamentazione della prostituzione. Le disposizioni già contenute negli abrogati artt. 535 e 536 c.p. debbono ora ritenersi trasfuse negli artt. 3, nn. 6 e 7, e 4, n. 1, della medesima L. 75.

Rassegna di giurisprudenza

Come precisato nella nota (1), l’estensione della punibilità sancita dall’art. 537 ha come reati presupposti le fattispecie incriminatrici di parte speciale contenute nella Legge Merlin.