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Art. 536 (1) - Tratta di donne e di minori, mediante violenza, minaccia o inganno

[1. Chiunque, sapendo che una persona di età minore, o una donna maggiorenne, sarà, nel territorio di un altro Stato, tratta alla prostituzione, la costringe, con violenza o minaccia, a recarvisi è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

2. Alla stessa pena soggiace chi, con inganno, determina una donna maggiorenne a recarsi nel territorio di un altro Stato, ovvero si intromette per agevolarne la partenza, sapendo che all’estero sarà tratta alla prostituzione.

3. Si applicano i capoversi dell’art. 533.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 3 L. 75/1958.

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