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Art. 534 - Sfruttamento di prostitute (1)

[1. Chiunque si fa mantenere, anche in parte, da una donna, sfruttando i guadagni che essa ricava dalla sua prostituzione, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire mille a diecimila].

(1) Articolo abrogato dall’art. 3 L. 75/1958.

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