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Art. 529 - Atti e oggetti osceni: nozione

1. Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.

2. Non si considera oscena l’opera d’arte o l’opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.

Rassegna di giurisprudenza

È osceno l’atto che presenti un contenuto riferibile alla sfera sessuale e che sia potenzialmente lesivo per il pudore “secondo il comune sentimento” (ex art. 529) (Sez. 7, 10268/2016).

Secondo la nozione di cui all’art. 529, è osceno ciò che, avendo connotazione sessuale - tenuto conto della sensibilità dei consociati di normale levatura morale, intellettuale e sociale nell’attuale momento storico - suscita nell’osservatore rappresentazioni e desideri erotici ovvero cagiona una reazione emotiva immediata di disagio, turbamento e repulsione in ordine ad organi del corpo o comportamenti sessuali, i quali, per ancestrale istintività, continuità pedagogica e stratificazione di costumi ed esigenze morali, tendono a svolgersi nell’intimità e nel riserbo.

In particolare, il carattere osceno del toccamento delle parti anatomiche anche erogene del corpo altrui, dipende dal contesto in cui avviene il contatto fisico e ne va accertata caso per caso la potenziale lesione per il pudore, tenendo conto della situazione complessiva e delle modalità con le quali il comportamento si sia estrinsecato (nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che poiché il semplice toccamento dei glutei di una donna (della quale non fosse percepibile il dissenso) non assume sempre un chiaro contenuto erotizzante, non avesse un oggettivo carattere di oscenità il palpeggiamento dei glutei di alcune donne, avvenuto nel luogo di lavoro, considerando che, dato il contesto del fatto, chi avesse assistito a tali atti non avrebbe provato alcuna eccitazione erotica, ma avrebbe piuttosto espresso un giudizio negativo circa la correttezza del contegno, senza ricondurre in via immediata tale comportamento alla sfera sessuale) (Sez. 3, 37395/2004).

Il comune modo di sentire, ai fini del concetto di osceno, va determinato non in base alla sensibilità di quei cittadini che attribuiscono scarso rilievo ai valori morali e spirituali, ma in relazione a quella dei consociati di normale levatura morale, intellettuale e sociale nell’attuale momento storico. Ora non è dubitabile che, nonostante la spregiudicata opera di minoranze volta a determinare l’abbassamento del comune sentimento del pudore e della decenza, ancora oggi in Italia il modo di pensare e di sentire del cosiddetto uomo medio non solo non accetta, ma ritiene intollerabile uno spettacolo il cui tessuto connettivo sia esclusivamente o quasi costituito dalla brutale riproduzione di atti di generazione o di atti che chiaramente evidenziano il rapporto sessuale (Sez. 3, 1780/1986).

Ai fini dell’indagine sul comune sentimento del pudore assume rilevanza il pensare e sentire dell’intera comunità nazionale; quindi è irrilevante la circostanza che il fatto sia avvenuto in un piccolo centro in cui sopravvivono mentalità e costumi superati dall’evoluzione dei tempi (Sez. 3, 11696/1986).