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Art. 532 (1) - Istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella

[1. Chiunque, per servire all’altrui libidine, induce alla prostituzione la discendente, la moglie, la sorella, ovvero l’affine in linea retta discendente, le quali siano maggiori di età, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire tremila a diecimila.

2. Se il colpevole ha soltanto agevolato la prostituzione, la pena è ridotta alla metà.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 3 L. 75/1958.

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