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CAPO III - DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

Art. 110 - Pena per coloro che concorrono nel reato

1. Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

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Art. 111 - Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile

1. Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, risponde del reato da questa commesso, e la pena è aumentata. Se si tratta di delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà (1).

2. Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale, la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza, da un terzo a due terzi (2).

(1) L’ultimo periodo è stato aggiunto dall’art. 11, primo comma, DL 152/1991, convertito, con modificazioni in L. 203/1991.

(2) Comma aggiunto dall’art. 7, primo comma, DL 419/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 172/1992 e poi così modificato dall’art. 93, comma 1, lettera e), DLGS 154/2013.

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Art. 112 - Circostanze aggravanti

1. La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:

1) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più, salvo che la legge disponga altrimenti;

2) per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo;

3) per chi, nell’esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;

4) per chi, fuori del caso preveduto dall’articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza (1).

2. La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale, o con la stessa ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza (2).

3. Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri o con questi ha partecipato nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi (3).

4. Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile.

(1) Numero prima sostituito dall’art. 11, secondo comma, DL 152/1991, convertito, con modificazioni, in L. 12 luglio 1991, n. 203, e poi così modificato dalla lettera a) del comma 15 dell’art. 3, L. 94/2009.

(2) Comma aggiunto dall’art. 11, comma 2-bis, DL 152/1991, convertito, con modificazioni, in L. 203/1991, e poi così modificato dalla lettera b) del comma 15 dell’art. 3, L. 94/2009.

(3) Comma aggiunto dall’art. 7, secondo comma, DL 419/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 172/1992, e poi così modificato dalla lettera c) del comma 15 dell’art. 3, L. 94/2009 e dall’art. 93, comma 1, lettera f), DLGS 154/2013, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1 dello stesso DLGS n. 154/2013.

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Art. 113 - Cooperazione nel delitto colposo

1. Nel delitto colposo, quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.

2. La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell’art. 111 e nei numeri 3 e 4 dell’art. 112.

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Art. 114 - Circostanze attenuanti

1. Il giudice, qualora ritenga che l’opera prestata da talune delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato, può diminuire la pena.

2. Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell’articolo 112 (1).

3. La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma (1) dell’articolo 112.

(1) Comma così modificato dall’art. 7, terzo comma, DL 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni in L. 18 febbraio 1992, n. 172.

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Art. 115 - Accordo per commettere un reato. Istigazione

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell’accordo.

2. Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza.

3. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se l’istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso.

4. Qualora l’istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d’istigazione a un delitto, l’istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza.

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Art. 116 - Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti

1. Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l’evento è conseguenza della sua azione od omissione.

2. Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave.

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Art. 117 - Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti

1. Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l’offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistano le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena.

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Art. 118 - Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti

1. Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l’intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono (1).

(1) Articolo così sostituito dall’art. 3, L. 19/1990.

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Art. 119 - Valutazione delle circostanze di esclusione della pena

1. Le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.

2. Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.

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