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Art. 112 - Circostanze aggravanti

1. La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:

1) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più, salvo che la legge disponga altrimenti;

2) per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo;

3) per chi, nell’esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;

4) per chi, fuori del caso preveduto dall’articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza (1).

2. La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale, o con la stessa ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza (2).

3. Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri o con questi ha partecipato nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi (3).

4. Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile.

(1) Numero prima sostituito dall’art. 11, secondo comma, DL 152/1991, convertito, con modificazioni, in L. 12 luglio 1991, n. 203, e poi così modificato dalla lettera a) del comma 15 dell’art. 3, L. 94/2009.

(2) Comma aggiunto dall’art. 11, comma 2-bis, DL 152/1991, convertito, con modificazioni, in L. 203/1991, e poi così modificato dalla lettera b) del comma 15 dell’art. 3, L. 94/2009.

(3) Comma aggiunto dall’art. 7, secondo comma, DL 419/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 172/1992, e poi così modificato dalla lettera c) del comma 15 dell’art. 3, L. 94/2009 e dall’art. 93, comma 1, lettera f), DLGS 154/2013, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1 dello stesso DLGS n. 154/2013.

Rassegna di giurisprudenza

La circostanza aggravante del reato concorsuale dell’essere i correi in numero pari o superiore a cinque, prevista dall’art. 112, comma primo, può essere applicata cumulativamente all’aggravante speciale del reato di rapina delle più persone riunite, prevista dall’art. 628 comma primo perché non richiede, a differenza di quest’ultima, la presenza sulla scena criminosa di tutti i correi, sanzionando la maggiore pericolosità esplicata dalla dimostrata capacità di riunione ed organizzazione (Sez. 2, 3486/2019).

La disposizione del secondo comma dell’art. 114, secondo cui l’attenuante della minima Partecipazione al fatto pluripersonale non si applica quando ricorra una delle circostanze aggravanti delineate all’art. 112 stesso codice e, dunque, quando il numero dei concorrenti sia pari o superiore a cinque, si riferisce anche ai casi nei quali il numero delle persone concorrenti nel reato sia posto a base di un aggravamento della pena in forza di disposizioni specificamente riguardanti il reato stesso (Sez. 2, 18540/2016).

In materia di immigrazione clandestina, (art. 12, comma terzo, lett. d), DLGS 286/1998), la clausola di riserva "salvo che la legge disponga altrimenti", contenuta nell’art. 112, non solo sta ad indicare la prevalenza delle norme speciali sulla regola generale, ma consente anche di escludere l’applicabilità dell’attenuante in presenza di siffatte norme speciali (Sez. 1, 37277/2015).

Ai fini della prova dello stato di soggezione che caratterizza la circostanza aggravante di cui all’art. 112, comma primo, n. 3 che sanziona più gravemente la condotta di chi determini al reato persona soggetta alla propria autorità, vigilanza o direzione - rileva la sussistenza e la natura del rapporto di subordinazione tra il soggetto determinante e quello determinato, nel senso che quanto più forte è il vincolo di subordinazione che lega l’un soggetto all’altro, avuto riguardo al concreto contesto in cui si inserisce la condotta di determinazione a commettere reati, tanto maggiore è il timore del soggetto sottoposto all’altrui autorità, direzione o vigilanza di subire conseguenze sfavorevoli nel caso non conformi la propria condotta ai voleri del soggetto determinante (Sez. 5, 12697/2015).

L’ aggravante del numero delle persone prevista dall’art. 112 n. 1, benché compatibile con i reati a concorso necessario, non si applica all’ipotesi specifica prevista dall’art. 416-bis, in quanto l’associazione per delinquere di stampo mafioso presuppone, per sua natura, un portato soggettivo di tipo partecipativo di assoluto rilievo (Sez. 6, 39923/2014).

Ai fini della circostanza aggravante prevista dall’art. 112, comma primo, n. 2) il promotore è colui che ha ideato l’impresa delittuosa, perché ne ha avuto l’iniziativa, riuscendo a persuadere altri dell’opportunità di attuarla, mentre l’attività di direzione richiede lo svolgimento e l’esternazione di attività preparatorie (Sez. 1, 2645/2012).

La circostanza aggravante del numero delle persone, di cui all’art. 112, comma primo, n. 1, è configurabile nei reati plurisoggettivi necessari (nella specie, corruzione propria), in presenza di un numero minimo pari a sei concorrenti (ossia, i due concorrenti necessari, oltre quelli eventuali), escludendo dal computo le persone assolte e ricomprendendovi invece quelle che sono decedute (Sez. 6, 10996/2010).

La circostanza aggravante dell’essere stato, il reato, commesso da cinque o più persone (art. 112, comma secondo, n. 1 c.p.) trova applicazione unicamente in relazione ai reati che restano realizzati dalla partecipazione di due persone soltanto, e non anche ai reati plurisoggettivi (come l’associazione per delinquere) nei quali il maggior numero di concorrenti è connaturale all’essenza della fattispecie (Sez. 5, 38252/2004).

L’aggravante del numero delle persone prevista dall’art. 112, n. 1 si applica anche ai reati a c.d. concorso necessario, in quanto la circostanza che il concorso di un numero minimo di persone ne costituisca elemento essenziale, senza previsione di un numero massimo, non contrasta con la maggiore gravità che essi assumono per effetto della partecipazione di un numero notevole di soggetti (Sez. 6, 16737/2008).

In materia di concorso di persone nel reato, con riferimento alla circostanza aggravante di cui all’art. 112 n. 1 deve ritenersi che essa sia configurabile quando le modalità concrete della condotta implichino o, comunque, manifestino di per sé la partecipazione di un numero di persone superiore a cinque (Sez. 5, 3327/2000).