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Art. 118 - Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti

1. Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l’intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono (1).

(1) Articolo così sostituito dall’art. 3, L. 19/1990.

Rassegna di giurisprudenza

L’aggravante dell’uso dell’arma si estende in ogni caso ai concorrenti nella rapina ex art. 118 (Sez. 7, 5560/2019).

La circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa, prevista dall’art. 7DL 152/1991, ha natura soggettiva, in quanto incentrata su una particolare motivazione a delinquere, desumibile anche dalle modalità dell’azione, rilevanti quali indicatori e parametri rivelatori del substrato psicologico di detta aggravante; tuttavia, ai fini della sua configurabilità, occorre valutare l’oggettiva idoneità del delitto ad agevolare, non necessariamente il consolidamento o il rafforzamento del sodalizio, ma l’attività dell’associazione stessa ovvero una delle manifestazioni esterne della vita della medesima (Sez. 6, 28212/2018).

La circostanza aggravante prevista dall’art. 7 del DL 152/1991, sotto il profilo dell’agevolazione dell’attività di un’associazione di tipo mafioso, in quanto incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta a favorire il sodalizio, ha natura soggettiva, con la conseguenza che ad essa, nel caso di concorso di persone nel reato, è applicabile la disciplina dell’art. 118, che circoscrive la valutazione delle aggravanti concernenti i motivi a delinquere e l’intensità del dolo al solo partecipe cui esse si riferiscono (Sez. 6, 17816/2017).

In tema di circostanze, sono estendibili ai concorrenti, e sempre che questi ne fossero consapevoli, le sole aggravanti soggettive che, oltre a non essere "inerenti alla persona del colpevole" a norma dell’art. 70, secondo comma, abbiano in qualche modo agevolato la realizzazione del reato, dovendo procedersi ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 118 (Sez. 2, 22136/2013).

Nel caso di concorso di persone nel reato di omicidio, l’aggravante della premeditazione si estende al correo che ne abbia effettiva conoscenza e che aderisca così al progetto criminoso (Sez. 2, 21956/2013).

La natura soggettiva della circostanza aggravante prevista per il delitto di omicidio dall’art. 577, comma primo, n. 4 (aver commesso il fatto per motivi abietti o futili ovvero adoperando sevizie o agendo con crudeltà verso le persone) non preclude la sua estensione al concorrente che, con il proprio volontario contributo, abbia dato adesione alla realizzazione dell’evento, rappresentandosi e condividendo gli sviluppi dell’azione esecutiva posta in essere dall’autore materiale del delitto e, perciò, maturando e facendo propria la particolare intensità del dolo che abbia assistito quest’ultima (Sez. 1, 6775/2005).

Alla stregua della vigente formulazione dell’art. 118, introdotta dall’art. 3 della L. 7 febbraio 1990 n. 19, deve escludersi la compatibilità tra l’aggravante del nesso teleologico di cui all’art. 61, n. 2, c.p. e il concorso anomalo di cui all’art. 116 (Sez. 1, 48219/2003).

In tema di violazione di sigilli, la circostanza aggravante della qualità di custode, di cui al comma secondo dell’art. 349 c.p., si comunica ai concorrenti, con l’unico presupposto che i correi siano a conoscenza o ignorino colpevolmente tale qualità, atteso che non rientra tra quelle circostanze soggettive che a norma dell’art. 118 vanno valutate soltanto con riguardo alla persona cui si riferiscono (Sez. 3, 35500/2003).